Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di hashish a fini di spaccio, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso articolava due motivi: (1) si denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione, anche per travisamento, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, assumendo che tali dinieghi fossero stati fondati sulla presunta esistenza di un precedente penale specifico che in realtà non risultava; (2) si censurava la valutazione sul fine di detenzione, sostenendo che lo stupefacente fosse per uso esclusivamente personale e che la Corte territoriale avesse inferito il fine di spaccio da elementi non sufficientemente considerati o valutati in modo non globale.
La decisione
La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente ai punti relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, affinché altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta riesamini tali profili. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché basato su un travisamento documentale decisivo: la Corte territoriale aveva valorizzato un precedente penale specifico che non esisteva, risultando invece solo una sospensione del processo con messa alla prova poi revocata. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la conferma della condanna su una valutazione globale di più indici (quantità e qualità della sostanza, suddivisione in confezioni, rinvenimento in zona di spaccio, possesso di denaro in piccolo taglio, bilancino di precisione).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 8 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di hashish in quantità e con modalità ritenute incompatibili con il solo uso personale, secondo la valutazione di merito richiamata dalla sentenza impugnata.
La particolare tenuità del fatto può essere negata solo nei limiti e secondo i parametri normativi richiamati dalla disposizione; la Corte rileva che, ai fini del giudizio, è consentito valorizzare solo i criteri di cui al primo comma dell'art. 133 c.p., non la capacità a delinquere desunta da precedenti penali non rilevanti o insussistenti.
È richiamato solo il primo comma come parametro di valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p.; non può essere utilizzata la capacità a delinquere desunta da un precedente penale non esistente per negare la causa di non punibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
È la base implicita del controllo di legittimità sulla specificità dei motivi e sulla dedotta violazione di legge/vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato confronto con la ratio decidendi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che si limitino a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza misurarsi con l'argomentazione decisiva del giudice di merito sono aspecifiche e inammissibili nel resto.
- Integra travisamento documentale decisivo la motivazione che fondi il diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale su un precedente penale specifico che dagli atti non risulta esistente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della capacità a delinquere non può essere costruita su un precedente penale insussistente; il giudizio deve rimanere ancorato ai criteri normativamente consentiti.
- In tema di detenzione di stupefacente, la verifica del fine di spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di più elementi sintomatici, quali quantità e purezza della sostanza, frazionamento in dosi, denaro in piccolo taglio, contesto di rinvenimento e presenza di strumenti tipici dello spaccio.
- Quando la sentenza di merito ha motivato sulla base di una valutazione globale degli indici sintomatici, la doglianza che ne isoli solo uno o alcuni senza confrontarsi con l'intero percorso argomentativo non è idonea a scalfire la decisione.
- La statuizione della Cassazione può essere parziale: l'accoglimento di un motivo che incide solo su trattamento sanzionatorio o cause di non punibilità può coesistere con l'inammissibilità delle censure relative alla responsabilità penale nel merito.
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