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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di hashish a fini di spaccio, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso articolava due motivi: (1) si denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione, anche per travisamento, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, assumendo che tali dinieghi fossero stati fondati sulla presunta esistenza di un precedente penale specifico che in realtà non risultava; (2) si censurava la valutazione sul fine di detenzione, sostenendo che lo stupefacente fosse per uso esclusivamente personale e che la Corte territoriale avesse inferito il fine di spaccio da elementi non sufficientemente considerati o valutati in modo non globale.

La decisione

La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente ai punti relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, affinché altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta riesamini tali profili. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché basato su un travisamento documentale decisivo: la Corte territoriale aveva valorizzato un precedente penale specifico che non esisteva, risultando invece solo una sospensione del processo con messa alla prova poi revocata. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la conferma della condanna su una valutazione globale di più indici (quantità e qualità della sostanza, suddivisione in confezioni, rinvenimento in zona di spaccio, possesso di denaro in piccolo taglio, bilancino di precisione).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 8 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di hashish in quantità e con modalità ritenute incompatibili con il solo uso personale, secondo la valutazione di merito richiamata dalla sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata solo nei limiti e secondo i parametri normativi richiamati dalla disposizione; la Corte rileva che, ai fini del giudizio, è consentito valorizzare solo i criteri di cui al primo comma dell'art. 133 c.p., non la capacità a delinquere desunta da precedenti penali non rilevanti o insussistenti.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato solo il primo comma come parametro di valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p.; non può essere utilizzata la capacità a delinquere desunta da un precedente penale non esistente per negare la causa di non punibilità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    È la base implicita del controllo di legittimità sulla specificità dei motivi e sulla dedotta violazione di legge/vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato confronto con la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che si limitino a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza misurarsi con l'argomentazione decisiva del giudice di merito sono aspecifiche e inammissibili nel resto.
  • Integra travisamento documentale decisivo la motivazione che fondi il diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale su un precedente penale specifico che dagli atti non risulta esistente.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della capacità a delinquere non può essere costruita su un precedente penale insussistente; il giudizio deve rimanere ancorato ai criteri normativamente consentiti.
  • In tema di detenzione di stupefacente, la verifica del fine di spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di più elementi sintomatici, quali quantità e purezza della sostanza, frazionamento in dosi, denaro in piccolo taglio, contesto di rinvenimento e presenza di strumenti tipici dello spaccio.
  • Quando la sentenza di merito ha motivato sulla base di una valutazione globale degli indici sintomatici, la doglianza che ne isoli solo uno o alcuni senza confrontarsi con l'intero percorso argomentativo non è idonea a scalfire la decisione.
  • La statuizione della Cassazione può essere parziale: l'accoglimento di un motivo che incide solo su trattamento sanzionatorio o cause di non punibilità può coesistere con l'inammissibilità delle censure relative alla responsabilità penale nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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