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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel corso di un giudizio ex art. 444 c.p.p., l'imputato aveva concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa per cessione di cocaina di lieve entità, con richiesta subordinata alla sospensione condizionale della pena. Il G.U.P., recependo l'accordo, aveva però subordinato il beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore del Comune di Chiuduno per la durata di dieci mesi. Il ricorso ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per avere il giudice fissato una durata superiore al limite massimo di sei mesi indicato dalla giurisprudenza di legittimità; dall'altro, il difetto di correlazione tra richiesta e decisione, perché l'accordo delle parti non avrebbe riguardato la durata dell'attività non retribuita, elemento che non poteva essere integrato d'ufficio dal giudice in un rito a struttura negoziale. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rettifica della durata a sei mesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel patteggiamento con sospensione condizionale subordinata ad attività non retribuita, l'accordo deve comprendere anche gli obblighi ulteriori ex art. 165 c.p., ivi compresa la durata; in difetto di pattuizione completa, il beneficio non può essere concesso e, se costituiva condizione della richiesta, l'istanza va rigettata integralmente. Poiché nel caso concreto non risultava un accordo sulla durata della prestazione, la Corte ha escluso che il giudice potesse integrare d'ufficio il patto. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, assorbendo la questione sul superamento del limite massimo di sei mesi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione di qualificazione del fatto come cessione di stupefacente di lieve entità, usata per la riqualificazione dell'imputazione e la determinazione della pena.

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento l'accordo tra le parti deve comprendere gli elementi essenziali della pena e, se la sospensione condizionale è subordinata a obblighi ulteriori, anche tali obblighi nei loro contenuti rilevanti.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale può porsi la subordinazione a ulteriori prescrizioni.

  • art. 165 cod. pen.

    Gli obblighi ulteriori collegati alla sospensione condizionale devono essere determinati nell'accordo quando incidano sulla decisione; il giudice non può integrarli unilateralmente nel patteggiamento.

  • art. 18-bis disp. coord. cod. pen.

    Richiamato, insieme all'art. 54 d.lgs. 274/2000, per il limite massimo di durata dell'attività non retribuita in favore della collettività.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato per il limite massimo di sei mesi dell'attività non retribuita in favore della collettività.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo deve essere completo anche rispetto agli effetti accessori e agli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale, quando essi incidano concretamente sulla posizione dell'imputato.
  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata a una prestazione di attività non retribuita o ad altro obbligo ex art. 165 c.p., la durata e i termini essenziali della prescrizione devono risultare concordati tra le parti; il giudice non può colmare d'ufficio una lacuna dell'accordo.
  • Quando la richiesta di patteggiamento è espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale e l'accordo non copre integralmente gli obblighi accessori, la conseguenza non è la sola correzione della prescrizione, ma il rigetto della richiesta nel suo complesso.
  • Nel rito negoziale ex art. 444 c.p.p. la prevedibilità del contenuto della decisione è un presidio essenziale del consenso dell'imputato; una determinazione officiosa del giudice su elementi non pattuiti viola la struttura dell'accordo.
  • La questione del limite massimo della durata dell'attività non retribuita è assorbita se manca a monte un valido accordo sulla sua imposizione, perché in tal caso il beneficio non può essere concesso affatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiMessa alla prova

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