Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale applicata a un soggetto ritenuto, sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione e ulteriori riscontri investigativi, stabile fornitore di crack per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante in Napoli, nel rione detto "Trentatrè" e zone limitrofe. L'ordinanza cautelare aveva disposto la custodia in carcere per plurime cessioni di droga e per la partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato omissione di motivazione e travisamento degli indizi relativi al delitto associativo, sostenendo che il Tribunale del riesame avesse erroneamente valorizzato una relazione stabile e continuativa di fornitura, mentre le transazioni sarebbero state sporadiche, non sovrapposte temporalmente alla durata dell'associazione e non esclusive; si deduceva inoltre che il soggetto avesse rapporti solo con alcuni familiari degli organizzatori, non con i vertici, e che l'associazione disponesse di altre fonti di approvvigionamento, sicché il ragionamento del riesame avrebbe espresso un decisivo travisamento delle fonti di prova e del dolo di partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che, nel giudizio cautelare, il controllo di legittimità è limitato alla verifica della violazione di legge e della manifesta illogicità intrinseca della motivazione, senza possibilità di una nuova valutazione del materiale indiziario. Nel merito ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame, che aveva valorizzato intercettazioni e ulteriori elementi investigativi da cui emergevano forniture plurime, costanti e in parte quasi quotidiane di crack a favore del sodalizio, con consapevolezza del ricorrente che la sostanza fosse destinata ad alimentare le piazze di spaccio dell'organizzazione. Ha quindi affermato la compatibilità, ai fini della gravità indiziaria, della partecipazione associativa del fornitore stabile anche quando i rapporti non siano esclusivi e intercorrano solo con alcuni sodali, purché vi sia continuità, stabilità del rapporto e consapevole adesione al programma criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta dalla stabile e consapevole attività di fornitura di droga all'organizzazione, anche se i rapporti non sono esclusivi e intercorrono solo con alcuni sodali, purché la condotta si inserisca nel programma criminoso del sodalizio.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Le singole cessioni di stupefacente rilevano come condotte che, pur non essendo compiute in nome e per conto dell'associazione, possono rientrare nel programma criminoso della stessa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso che non comporti la rimessione in libertà dell'indagato ristretto, va trasmessa copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di rigetto in materia cautelare, da eseguire da parte della direzione dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, valutata solo all'interno del provvedimento impugnato; non è consentita una rilettura del compendio indiziario né una diversa ricostruzione dei fatti.
- Ai fini della gravità indiziaria della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, può assumere rilievo la posizione del fornitore stabile della droga, quando i rapporti con il sodalizio siano continuativi, sorretti da consapevolezza dell'inserimento nel circuito organizzato e funzionalmente diretti ad alimentarne le piazze di spaccio.
- La partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non richiede l'esclusività dei rapporti con il sodalizio né che l'apporto sia reso in favore di tutti i sodali o dei vertici; è sufficiente una relazione durevole e consapevole, idonea a proiettare il singolo atto di cessione oltre la sfera individuale.
- L'esistenza di altri canali di approvvigionamento dell'organizzazione non esclude, di per sé, la configurabilità della partecipazione del fornitore stabile, se la condotta dell'indagato assicura comunque una provvista costante e si inserisce stabilmente nella struttura criminosa.
- Nel giudizio cautelare, la verifica della Corte sulla motivazione del riesame può valorizzare intercettazioni e riscontri investigativi che evidenzino periodicità, continuità, contabilizzazione dei rapporti e consapevolezza della destinazione della sostanza al mercato illecito.
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