Cassazione Penale, Sentenza n. 28365/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un datore di lavoro condannato dal Tribunale di Messina a euro 800 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 109 d.lgs. 81/2008, in relazione all'art. 159 del medesimo decreto, per non avere dotato il cantiere di recinzioni idonee a impedire l'accesso di estranei. Il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro la successiva sentenza della Terza Sezione della Cassazione che aveva rigettato il ricorso ordinario. Il motivo unico deduceva l'errore di fatto della Corte per omessa rilevazione della prescrizione: secondo la difesa, il termine massimo sarebbe maturato prima della decisione di legittimità, poiché la contravvenzione, qualificata come permanente, sarebbe cessata con il secondo sopralluogo dell'8/1/2020, da cui decorreva il termine quinquennale, aumentato di una sospensione di 3 mesi e 6 giorni. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, aveva invece chiesto la revoca della sentenza della Terza Sezione e l'annullamento senza rinvio della decisione di merito per estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha affermato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. per omessa rilevazione della prescrizione è ammissibile solo se l'omissione dipende da un mero errore percettivo o da una svista, non quando la questione richiede valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto. Nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta generica e comunque fondata su un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità, perché il secondo accesso ispettivo dimostrava solo che la violazione era cessata, ma non provava con certezza il giorno esatto della rimozione della recinzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso straordinario ammesso solo per errore di fatto percettivo, non per censure che implichino valutazioni giuridiche o di fatto; non può essere usato per rimettere in discussione la prescrizione quando la relativa decisione non derivi da una mera svista.
la difesa lo invocava per sostenere l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un errore emendabile ai sensi del rimedio straordinario.
art. 109 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
norma incriminatrice contestata per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di recinzioni idonee a impedire l'accesso di estranei al cantiere.
art. 159 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
richiamato nel capo di imputazione in relazione alla contravvenzione contestata.
richiamata per il regime di sospensione del corso della prescrizione applicabile nel periodo temporale indicato dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è utilizzabile per contestare una mancata declaratoria di prescrizione quando la deduzione presuppone la soluzione di questioni giuridiche o di accertamenti fattuali non immediatamente percepibili dagli atti.
- L'errore di fatto emendabile ex art. 625-bis c.p.p. richiede che la decisione censurata sia esclusivamente conseguenza di una svista percettiva; se l'omissione della Corte può dipendere anche da un percorso valutativo, il rimedio è inammissibile.
- La prescrizione non è un mero dato aritmetico, ma un istituto che richiede la verifica di più variabili di fatto e di diritto, tra cui qualificazione del reato, momento di consumazione o cessazione, atti interruttivi, sospensioni e relativi periodi.
- Quando si deduce la cessazione di una condotta permanente, non basta indicare che un accertamento successivo ha registrato la regolarizzazione: occorre provare con precisione il momento effettivo di cessazione della permanenza, altrimenti la doglianza è generica.
- Il ricorso straordinario non può essere fondato su un'ipotetica coincidenza tra la data del sopralluogo e la data di cessazione dell'illecito se dagli atti emerge solo che la situazione antigiuridica era cessata in quel momento, non quando sia stata effettivamente rimossa.
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