Cassazione Civile, Ordinanza n. 13583/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società olandese aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva/rtenuta applicata su dividendi di fonte italiana percepiti tra il 2011 e il 2014, assumendo che l'imposizione dovesse essere limitata, in via principale, all'aliquota prevista dall'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973 e, in via subordinata, all'aliquota convenzionale di cui all'art. 10 della Convenzione Italia-Paesi Bassi del 1990. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il giudizio aveva attraversato più gradi: accoglimento parziale in primo grado, accoglimento limitato agli interessi in appello, cassazione con rinvio per omessa motivazione sul capo principale e, in sede di rinvio, accoglimento della domanda della contribuente. L'Agenzia ricorrente ha censurato tale ultima decisione con due motivi: primo, violazione dell'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che per applicare il regime agevolato fosse necessaria la prova dell'effettiva tassazione dei dividendi nello Stato di residenza della società; secondo, violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., per motivazione asseritamente apodittica e insufficiente quanto alla prova dei presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il requisito dell'assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza non richiede la prova di un effettivo prelievo fiscale, essendo sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, anche se non sia stato concretamente tassato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di rinvio superava il minimo costituzionale, perché faceva riferimento sia all'adesione dell'Ufficio all'istanza subordinata in primo grado, sia ai documenti prodotti dalla società, dai quali emergevano i requisiti del rimborso; la decisione è stata quindi confermata con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973
La norma agevolativa sui dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE non richiede la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza; è sufficiente il potenziale assoggettamento a imposizione e il concorso del dividendo al reddito complessivo del beneficiario residente.
art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Paesi Bassi dell'8 maggio 1990
La disciplina convenzionale è richiamata come parametro subordinato di rimborso dell'imposta eccedente l'aliquota convenzionale sui dividendi di fonte italiana.
La motivazione della decisione tributaria è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione e supera il minimo costituzionale.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Il vizio denunciato attiene alla nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato all'Agenzia delle Entrate perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 9, comma 2, l. n. 77/1983
Richiamato dalla sentenza di rinvio come parametro di parificazione del trattamento fiscale dei dividendi, per il primo semestre 2011.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso a un regime convenzionale o agevolato sui dividendi, il requisito della "subject to tax" va inteso come potenziale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, non come prova dell'effettivo pagamento dell'imposta.
- In materia di rimborso di ritenute o imposte sui dividendi, la prova dei presupposti può essere tratta anche da documenti prodotti dal contribuente e da comportamenti processuali dell'amministrazione che abbiano riconosciuto, in tutto o in parte, i medesimi presupposti fattuali.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione; non lo è quando la sentenza richiami elementi fattuali e documentali idonei a rendere intellegibile il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione non può essere accolta se la decisione impugnata contiene un nucleo argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale.
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