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Sentenza

Sentenza del 03/05/2022 n. 13831 - Corte di Cassazione

Accertamento - Controllo automatizzato della dichiarazione - Notifica cartella di pagamento - Concordato preventivo - Art. 168 Legge fallimentare - Norma agevolativa - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della legittimità della cartella di pagamento notificata dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo; la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/73) e non era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento. La ricorrente contestava che la notifica costituisse azione esecutiva vietata dall'art. 168 L. Fall. durante la pendenza della procedura concordataria, con conseguente nullità dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all'art. 168 L. Fall., ritenendo illegittima la notifica della cartella di pagamento effettuata dopo la presentazione del ricorso per il concordato preventivo, anche quando la cartella derivi da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e non sia preceduta da avviso di accertamento. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della società. Ha inoltre precisato che l'Amministrazione finanziaria non subisce pregiudizio perché può far valere il credito mediante iscrizione a ruolo, produzione dell'estratto di ruolo e insinuazione nella procedura concordataria; la notifica della cartella non è necessaria per partecipare al concorso dei crediti. Disposta integrale compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 Legge fallimentare (L. Fall.)

    Dalla presentazione del ricorso per il concordato preventivo (oggi dalla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese) fino all'omologazione definitiva è vietato iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore per crediti anteriori; il divieto si applica anche ai crediti dell'erario e impedisce la notificazione della cartella di pagamento quale azione esecutiva.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto che anche le cartelle originate da tale controllo siano soggette al divieto dell'art. 168 L. Fall. se notificate in pendenza del concordato.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 122, art. 33

    Stabilisce che, dopo l'ammissione al concordato, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito e l'agente della riscossione compie le attività necessarie per l'inserimento del credito nell'elenco della procedura; ciò rende superflua la notifica della cartella per la partecipazione al concorso dei creditori.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1-bis

    Prevede che per i crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso per il concordato non ancora iscritti a ruolo, la notifica della cartella sia ammessa solo nel caso in cui il concordato non vada a buon fine entro termini stabiliti; ciò limita l'utilità e la legittimità di notificare la cartella in pendenza della procedura.

  • D.L. n. 78/2010, artt. 29-30 (convertito con L. n. 122/2010)

    Riguardano strumenti procedurali di accertamento e sollevati in relazione alla (non)necessità di avvisi di accertamento per la validità della cartella; la Corte ha però ritenuto che il divieto derivante dall'esistenza del procedimento concordatario prevalga sulla necessità di un accertamento preventivo per la notifica.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e norme processuali (art. 1, comma 2; artt. 10, 19; artt. 100, 323 c.p.c.)

    Richiamate nei motivi di nullità relativi alla legittimazione ad impugnare e alla regolarità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate ad impugnare la sentenza di primo grado perché essa era parte del processo di merito.

  • art. 1188 c.c. (richiamato in giurisprudenza)

    Usato per spiegare la posizione dell'agente della riscossione come soggetto incaricato dal creditore (Amministrazione finanziaria) e non titolare del credito; giustifica l'interesse dell'Amministrazione ad impugnare.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento dopo la presentazione del ricorso per il concordato preventivo è nulla per violazione dell'art. 168 L. Fall., anche se la cartella proviene da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e anche in assenza di un precedente avviso di accertamento.
  • I crediti tributari anteriori all'apertura della procedura concordataria devono essere fatti valere nell'ambito della procedura (iscrizione a ruolo, estratto di ruolo, insinuazione al passivo); la notifica della cartella non è necessaria né richiesta per partecipare al concorso dei creditori.
  • La funzione protettiva dell'art. 168 (conservazione del patrimonio e par condicio creditorum) si applica anche ai crediti erariali e limita le attività esecutive dell'agente della riscossione durante la pendenza del concordato.
  • L'Amministrazione finanziaria non subisce pregiudizio dalla sospensione delle notifiche: può iscrivere il credito a ruolo, produrre l'estratto di ruolo e insinuare il credito nella procedura; se il concordato fallisce, la cartella potrà essere notificata nei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/1973.
  • Pratica consigliata per il contribuente: verificare la data di pubblicazione/iscrizione del ricorso per il concordato e opporsi alla cartella notificata in pendenza della procedura invocando l'art. 168 L. Fall.; per il creditore/agenzia di riscossione: privilegiare l'iscrizione a ruolo e l'insinuazione al passivo piuttosto che la notifica della cartella in pendenza del concordato.

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