Sentenza del 03/05/2022 n. 1468 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Prescrizione - sanzioni e interessi - termine - quinquennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica del termine prescrizionale applicabile al diritto della P.A. di riscuotere sanzioni tributarie e agli interessi sui crediti tributari, quando la definitività delle sanzioni non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, se la definitività non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997. Gli interessi sui crediti tributari, in quanto obbligazioni accessorie alla sorte capitale, sono soggetti al termine quinquennale fissato dall'art. 2948, comma 4, c.c. Nel caso concreto ciò ha determinato la declaratoria di prescrizione delle pretese della P.A.
Norme richiamate
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3
Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie quando la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile
Codice Civile, art. 2948, comma 4
Gli interessi, essendo obbligazioni accessorie rispetto alla sorte capitale, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla norma
Massime di principio
- Quando la definitività della sanzione non proviene da una sentenza irrevocabile, applicare il termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, D.lgs. 472/1997 per la prescrizione della riscossione delle sanzioni
- Gli interessi sono obbligazioni accessorie e seguono il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c.; pertanto vanno valutati insieme alla sorte capitale ai fini della prescrizione
- Occorre determinare correttamente il dies a quo della prescrizione (es. dalla data di definitività amministrativa o dalla data di esigibilità), perché da ciò dipende l'operatività del termine quinquennale
- L'interruzione e la sospensione della prescrizione seguono le regole generali: atti interruttivi da parte dell'Amministrazione o riconoscimenti del debito da parte del contribuente incidono sul decorso
- Se la definitività discende invece da un provvedimento giurisdizionale irrevicabile, verificare norme specifiche o principi applicabili, poiché il termine prescrizionale potrebbe essere diverso
- In contestazioni analoghe, il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la prescrizione e documentare le date rilevanti per impedire la riscossione
- L'Amministrazione deve conservare e documentare gli atti e le notifiche che interrompono o sospendono la prescrizione per poter opporre valide ragioni di insussistenza della eccezione di prescrizione
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