Sentenza del 03/05/2022 n. 1472 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notificazione tramite operatore privato - nullità sanabile - costituzione in giudizio del resistente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava la validità della notifica del ricorso effettuata tramite servizio di poste private: se tale notifica fosse inesistente o solamente nulla e se ciò impedisse l'instaurazione del rapporto processuale; verifica dell'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha affermato che la notifica tramite operatore postale privato non è inesistente ma è una nullità sanabile. Tale nullità viene sanata se il destinatario della notifica si costituisce in giudizio, poiché con la costituzione si realizza il raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, la validità dell'instaurazione del rapporto processuale non è pregiudicata quando il resistente si costituisce.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
L'art. 156, comma 3 c.p.c. è stato inteso nel senso che la nullità della notificazione è sanabile quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era diretto; la costituzione del destinatario costituisce prova del raggiungimento dello scopo e determina la sanatoria della nullità della notifica effettuata tramite operatore privato.
Massime di principio
- La notifica effettuata tramite servizio postale privato, se irregolare, deve essere qualificata come nullità sanabile e non come inesistenza: la partecipazione del destinatario al processo può rimuovere gli effetti della nullità.
- La costituzione in giudizio del destinatario produce la sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; pertanto, se il resistente si costituisce, il procedimento prosegue validamente nonostante la viziata notifica.
- Se il destinatario non si costituisce, la nullità può essere fatta valere e può comportare l'inefficacia dell'atto notificatorio: conviene quindi agire tempestivamente per contestare la notifica irregolare.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, chi procede con la notifica dovrebbe usare modalità che consentano prove solide della consegna (ricevute, tracciamento, testimoni) oppure ricorrere alle forme di notifica espressamente previste dalla legge.
- In situazioni simili valutare sempre l'effetto pratico della eventuale costituzione dell'avversario: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando il comportamento della controparte dimostra di aver conosciuto e compreso l'atto notificato.
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