Sentenza del 03/05/2022 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Costituzione in giudizio - Parte resistente - Termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica degli effetti della violazione del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente: se la parte resistente non si costituisce entro il termine di legge, quali sono le conseguenze processuali e quanto incidono sui diritti di difesa e sulle eccezioni che può proporre in seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la violazione del termine previsto dall'art. 23 comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e la decadenza dalla possibilità di fare istanza per la chiamata di terzi. Rimangono invece impregiudicati il diritto della parte resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. 546/1992. In sintesi la decadenza è limitata e non equivale ad esclusione totale della parte dal processo.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 23
La norma fissa il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente; la sua inosservanza determina la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiamare terzi, ma non priva la parte della possibilità di difendersi sul merito attraverso la contestazione dei fatti e delle norme invocate.
D.Lgs. 546/1992, art. 24
Riconosciuto il diritto della parte resistente a produrre documenti e mezzi di prova anche se la costituzione è avvenuta oltre il termine, salvo che si tratti di eccezioni ormai decadute ai sensi dell'art. 23.
D.Lgs. 546/1992, art. 32
Confermata la possibilità per la parte resistente di compiere atti processuali essenziali (come la produzione documentale) nonostante la tardiva costituzione, nei limiti indicati dalla normativa e dalla decadenza prevista dall'art. 23.
Massime di principio
- La decadenza per mancata costituzione nei termini è limitata: non comporta automaticamente l'esclusione della parte dal processo, ma la perdita di specifiche eccezioni non rilevabili d'ufficio e della facoltà di chiamare terzi.
- Anche se costituita tardivamente, la parte resistente conserva diritti difensivi rilevanti: può negare i fatti allegati dall'attore, contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e produrre documenti utili alla propria difesa.
- È fondamentale distinguere tra eccezioni rilevabili d'ufficio (che il giudice può assumere autonomamente) e quelle che dipendono dall'iniziativa della parte: solo le seconde sono perse per decadenza se la costituzione è tardiva.
- Best practice processuale: costituirsi tempestivamente entro i termini di legge; in caso di tardiva costituzione, depositare immediatamente documenti e memorie che contestino i fatti e le norme, e valutare eventuali istanze al giudice per giustificare il ritardo o chiedere l'ammissione di atti tardivi per giustificato motivo.
- Per i difensori: valutare l'impatto della perdita di specifiche eccezioni sulla strategia processuale e concentrare le difese possibili (prova documentale, confutazione dei fatti e contestazione normativa) sulle questioni non cadute in decadenza.
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