Sentenza del 03/05/2022 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Preavviso iscrizione ipotecaria - indicazione del debito e dell'immobile - non è obbligatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto valido il preavviso di iscrizione ipotecaria anche in assenza dell'indicazione esplicita del debito residuo e/o del bene da ipotecare, ritenendo che non sussista una lesione del diritto di difesa poiché il contribuente è tenuto e può conoscere il proprio debito residuo (anche tramite accesso alla propria posizione presso l'esattore) e gli immobili di sua proprietà
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dell'ammontare del debito e/o dell'immobile da sottoporre a ipoteca, con la doglianza che tale omissione lederebbe il diritto di difesa del contribuente
Norme richiamate
normativa sulla riscossione coattiva (es. normativa vigente in materia di iscrizione ipotecaria preventiva)
in assenza di espressa previsione che imponga contenuti specifici nella comunicazione preventiva, la mancata indicazione del debito o del bene non invalida la procedura
principio del diritto di difesa e delle garanzie processuali
il diritto di difesa non si considera leso se il contribuente ha effettiva possibilità di conoscere la propria posizione debitoria e i beni di sua proprietà; l'onere di diligenza del contribuente nella conoscenza della propria posizione è richiamato dalla sentenza
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è nulla di per sé se manca l'indicazione dell'ammontare del debito o dell'immobile, salvo che una norma espressa disponga diversamente.
- Per valutare la lesione del diritto di difesa occorre verificare l'effettiva possibilità del contribuente di prendere conoscenza del debito e dei beni: la mera omissione formale non è sufficiente a dimostrare un pregiudizio.
- Il contribuente ha l'onere (e la possibilità) di accedere alla propria posizione presso l'agente della riscossione per conoscere il debito residuo; in assenza di impedimenti concreti, questa possibilità compensa l'omissione informativa nel preavviso.
- Chi contesta un preavviso deve dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa o l'impossibilità effettiva di conoscere la propria posizione per ottenere l'annullamento della comunicazione.
- Best practice: pur non essendo obbligatorio, è consigliabile che l'ente di riscossione indichi quanto più dettagli possibile (importo residuo, riferimento dell'atto, immobile) per evitare contestazioni e garantire trasparenza; il contribuente, invece, dovrebbe tempestivamente chiedere accesso e chiarimenti se riceve un preavviso generico.
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