Cassazione Civile, Ordinanza n. 28116/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la ricostruzione della carriera di una docente che, dopo una lunga sequenza di rapporti a tempo determinato nel settore scolastico, è stata immessa in ruolo e ha ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento, ai fini economici, delle differenze stipendiali calcolate sull'intera anzianità di servizio maturata, comprensiva del pre-ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente disapplicato l'art. 485 del testo unico scuola, applicando alla docente precaria poi stabilizzata un trattamento più favorevole rispetto a quello dell'insegnante assunto ab origine a tempo indeterminato; inoltre prospettava il rischio di una discriminazione inversa ai danni dei docenti assunti sin dall'inizio a tempo indeterminato, qualora non si tenesse conto del meccanismo di abbattimento dell'anzianità previsto dalla disciplina interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando la propria giurisprudenza successiva e il principio già enunciato da Cass. n. 31149/2019. Ha affermato che, nei casi in cui l'anzianità del docente a tempo determinato poi immesso in ruolo, calcolata secondo gli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994, risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, l'art. 485 deve essere disapplicato perché contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla parità di trattamento. Il giudice di merito dovrà quindi comparare il trattamento del docente stabilizzato con quello del docente di ruolo ab origine, senza valorizzare le interruzioni tra i contratti e senza applicare la regola dell'equivalenza dell'art. 489; se ricorre la discriminazione, l'anzianità va computata con i medesimi criteri del personale assunto a tempo indeterminato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Parametro eurounitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Deve essere disapplicato quando il suo meccanismo di computo dell'anzianità, applicato al docente a termine poi immesso in ruolo, determina un trattamento meno favorevole rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato.
Non va valorizzato nel giudizio comparativo se conduce a un risultato discriminatorio; il giudice deve comunque verificare la parità di trattamento senza applicare la regola dell'equivalenza in modo ostativo.
Norma richiamata nel motivo di ricorso insieme agli artt. 485 e 489, senza autonoma specificazione nel testo.
art. 3 d.l. n. 370/1970 conv. in l. n. 576/1970
«Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino a un massimo di quattro anni... »
È richiamata come antecedente normativo della disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo, con valorizzazione integrale solo entro il primo quadriennio e valutazione ridotta dell'eccedenza.
È richiamato come disposizione che, nel sistema del doppio canale e della cadenza triennale dei concorsi, giustificava originariamente il meccanismo di abbattimento oltre il quadriennio.
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
Norma richiamata come integrazione dell'art. 489 d.lgs. n. 297/1994 nel regime del riconoscimento dell'anzianità.
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati per affermare che la contrattazione collettiva del settore scolastico non può derogare alla disciplina di legge nei limiti indicati dal sistema.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il giudice deve confrontare il trattamento economico del docente immesso in ruolo dopo una fase di precariato con quello del docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, al fine di verificare se il criterio legale di ricostruzione della carriera produca una disparità vietata dal diritto dell'Unione.
- La disciplina interna sul riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo va disapplicata quando, applicata al caso concreto, comporti per il lavoratore a tempo determinato poi stabilizzato un'anzianità utile inferiore rispetto a quella riconoscibile al lavoratore comparabile a tempo indeterminato.
- Nel giudizio di comparazione non possono essere valorizzate le interruzioni tra i contratti a termine né la sola novità di ciascun rapporto, se tali elementi vengono utilizzati per giustificare un trattamento economico meno favorevole del personale stabilizzato.
- La regola nazionale di equivalenza o abbattimento dell'anzianità non può operare in modo da determinare discriminazioni vietate; ove ciò accada, l'anzianità deve essere ricostruita con criteri sostanzialmente equivalenti a quelli applicabili al docente di ruolo ab origine.
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