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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24442/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e del pagamento utile al perfezionamento della procedura. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese processuali, ritenendo che il costo del processo fosse assorbito dal contenuto della definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un titolare di ditta individuale un maggior reddito di impresa per l'anno 2006, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo applicabile l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 anche a una fattispecie di richiesta documentale ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che la garanzia del termine dilatorio si applica solo ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non a mere richieste di documenti; secondo, in via subordinata, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove da parte del giudice di appello. Nel corso del giudizio, gli eredi del contribuente hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e per avere effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Secondo la CTR, la garanzia del contraddittorio preventivo e del termine dilatorio opera anche nella vicenda esaminata; l'Agenzia sosteneva invece che la norma si applica solo ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base della richiesta di dati, notizie e documenti effettuata dall'Ufficio; l'Agenzia ha sostenuto che una mera richiesta documentale non attiva il meccanismo dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

  • art. 33 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per distinguere le attività di accesso, ispezione o verifica dalle semplici richieste documentali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge sul primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare, in via subordinata, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri della dedotta erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato per la memoria di costituzione degli eredi della parte originaria.

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    Base normativa della definizione agevolata delle liti pendenti che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando la lite viene definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge e il relativo pagamento risulta effettuato, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata, non occorre regolare le spese processuali, poiché il costo del processo si considera assorbito dalla disciplina speciale della definizione.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, secondo la ricostruzione prospettata nel ricorso, non si estende alle mere richieste di documentazione ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, ma è collegata agli accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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