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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08145/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società fornitrice, ritenuta una cartiera fittiziamente interposta, l'Ufficio recuperava IVA detratta da una società acquirente, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della contribuente ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione e, in appello, avevano anche affermato la necessità generalizzata del contraddittorio preventivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla detrazione IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della consapevolezza effettiva della contribuente e avesse valorizzato in modo dirimente il mero allineamento dei prezzi di acquisto a quelli di mercato; 2) violazione dell'art. 12 L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse obbligatorio negli accertamenti c.d. a tavolino basati su questionario, e comunque che la contribuente non avesse allegato in concreto ragioni difensive idonee a dimostrare la rilevanza della pretesa omissione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha escluso il giudicato interno invocato dalla contribuente e ha ritenuto fondati entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e, anche mediante presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha inoltre precisato che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino; nel caso concreto, peraltro, il questionario inviato alla contribuente integra una forma di effettivo contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con tali principi.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici nell'accertamento IVA

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici nell'accertamento IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di detrazione dell'IVA

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    indicato come base normativa che consente l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento IVA

  • art. 12 L. 212/2000

    il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente, non negli accertamenti a tavolino

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare che la prova può essere fornita anche tramite attendibili indizi idonei a integrare presunzioni semplici

Massime di principio

  • In tema di IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario della partecipazione a una frode fiscale.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio con elementi oggettivi e specifici, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
  • Il mero allineamento dei prezzi di acquisto a quelli di mercato non è, di per sé, idoneo a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode, né vale a neutralizzare altri indizi circa la natura cartolare del fornitore.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 è previsto per accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente e non si estende automaticamente agli accertamenti cd. a tavolino.
  • La violazione del contraddittorio, nei tributi armonizzati, rileva solo se il contribuente allega concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e dimostra che esse non sarebbero state meramente pretestuose; non basta una contestazione formale dell'omissione.
  • La trasmissione di un questionario e l'effettiva interlocuzione amministrativa possono integrare una forma di contraddittorio procedimentale, non essendo questo soggetto a forme vincolate.
  • In sede di legittimità il ricorso non è inammissibile se contiene una ricostruzione sufficientemente articolata dei fatti e delle censure, tale da consentire la comprensione degli errori di diritto denunciati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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