Cassazione Civile, Ordinanza n. 08145/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società fornitrice, ritenuta una cartiera fittiziamente interposta, l'Ufficio recuperava IVA detratta da una società acquirente, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della contribuente ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione e, in appello, avevano anche affermato la necessità generalizzata del contraddittorio preventivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla detrazione IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della consapevolezza effettiva della contribuente e avesse valorizzato in modo dirimente il mero allineamento dei prezzi di acquisto a quelli di mercato; 2) violazione dell'art. 12 L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse obbligatorio negli accertamenti c.d. a tavolino basati su questionario, e comunque che la contribuente non avesse allegato in concreto ragioni difensive idonee a dimostrare la rilevanza della pretesa omissione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha escluso il giudicato interno invocato dalla contribuente e ha ritenuto fondati entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che, in caso di IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e, anche mediante presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha inoltre precisato che l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino; nel caso concreto, peraltro, il questionario inviato alla contribuente integra una forma di effettivo contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con tali principi.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici nell'accertamento IVA
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici nell'accertamento IVA
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente
richiamato nel motivo di ricorso in tema di detrazione dell'IVA
indicato come base normativa che consente l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento IVA
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente, non negli accertamenti a tavolino
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare che la prova può essere fornita anche tramite attendibili indizi idonei a integrare presunzioni semplici
Massime di principio
- In tema di IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario della partecipazione a una frode fiscale.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio con elementi oggettivi e specifici, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
- Il mero allineamento dei prezzi di acquisto a quelli di mercato non è, di per sé, idoneo a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode, né vale a neutralizzare altri indizi circa la natura cartolare del fornitore.
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 è previsto per accessi, ispezioni e verifiche svolti presso la sede del contribuente e non si estende automaticamente agli accertamenti cd. a tavolino.
- La violazione del contraddittorio, nei tributi armonizzati, rileva solo se il contribuente allega concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e dimostra che esse non sarebbero state meramente pretestuose; non basta una contestazione formale dell'omissione.
- La trasmissione di un questionario e l'effettiva interlocuzione amministrativa possono integrare una forma di contraddittorio procedimentale, non essendo questo soggetto a forme vincolate.
- In sede di legittimità il ricorso non è inammissibile se contiene una ricostruzione sufficientemente articolata dei fatti e delle censure, tale da consentire la comprensione degli errori di diritto denunciati.
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