Cassazione Civile, Ordinanza n. 30621/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo decaduti i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. La contribuente aveva acquistato un'unità abitativa in Reggio Calabria dichiarando di essere già domiciliata in quella città e di voler trasferire lì la residenza entro 18 mesi. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la contribuente aveva censurato la decisione sostenendo che il giudice di primo grado aveva trascurato il fatto che il domicilio lavorativo fosse presso l'immobile acquistato. La Commissione tributaria regionale aveva però respinto l'appello con una motivazione estremamente sintetica, richiamando la mancata realizzazione di un'unità abitativa entro tre anni e la distanza di 12 km, senza confrontarsi con i motivi di gravame. In Cassazione la contribuente ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando motivazione apparente e incomprensibile della sentenza d'appello; l'Ufficio ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la sentenza della CTR era nulla per motivazione solo apparente, perché non illustrava le censure dell'appello né le ragioni della loro disattesa, limitandosi ad un'adesione generica alla decisione di primo grado e ad affermazioni non correlate ai motivi di gravame. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio denunciato è la nullità della sentenza per motivazione apparente, quale error in procedendo
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione
le regole sulla motivazione delle sentenze del processo tributario impongono un adeguato apparato argomentativo
richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente
art. 111 Cost.
la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, limitandolo alle anomalie motivazionali
non citato come ratio, ma richiamato solo indirettamente nella tassonomia non pertinente; nessuna applicazione nel testo
Massime di principio
- Nel processo tributario è nulla la sentenza della commissione regionale che respinga l'appello senza esaminare specificamente i motivi di gravame e senza indicare le ragioni della loro infondatezza.
- La motivazione per relationem è insufficiente quando si risolve in una mera adesione alla decisione di primo grado, senza consentire l'individuazione del thema decidendum e del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo quando si traduce in una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente o incomprensibile.
- Per integrare una motivazione non basta un'affermazione astratta o generica: il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure formulate dall'appellante e spiegare perché le ritiene infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →