Cassazione Civile, Ordinanza n. 36481/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per riprese IRPEF relative all’anno d’imposta 2002, impugnata dal contribuente dinanzi alla CTP e poi in appello senza successo. L’erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria con cui ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), di avere effettuato il pagamento di alcune rate e di rinunciare al ricorso. Il nodo processuale esaminato dalla Corte è quindi se la rinuncia contenuta nella memoria fosse idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione, anche senza accettazione dell’intimato e in assenza di prova dell’integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, inserita nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., sia sufficiente a determinare l’estinzione del processo ex artt. 391 c.p.c., anche senza accettazione da parte dell’agente della riscossione, rimasto solo intimato e quindi non destinatario di comunicazioni di cancelleria. Ha precisato, per completezza, che l’atto di rinuncia era stato comunque notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata alla società intimata. Quanto alle spese, nulla è stato disposto perché la controparte era rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La parte ricorrente ha invocato la definizione agevolata come presupposto fattuale della rinuncia al ricorso; la Corte ne prende atto, ma basa la decisione estintiva sulla rinuncia processuale, non sull’avvenuto integrale pagamento.
La memoria depositata ai sensi di tale norma può contenere la rinuncia al ricorso e costituire il veicolo processuale per manifestarla.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; nel caso concreto la Corte valorizza l’idoneità della notifica anche alla luce della parte intimata e della disciplina applicabile ratione temporis.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Viene richiamato per affermare il subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla società intimata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente manifestata nella memoria processuale e notificata nei modi di legge, è di per sé idonea a determinare l’estinzione del giudizio, anche senza accettazione della controparte.
- L’estinzione per rinuncia non richiede, di regola, la prova dell’integrale definizione sostanziale della pretesa tributaria quando la causa estintiva processuale sia autonomamente perfezionata.
- Se la parte intimata non si costituisce, non occorre regolare le spese di lite in suo favore o a suo carico.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
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