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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36474/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un credito IRAP maturato dalla società in forma di s.a.s. nell'anno d'imposta 2008, poi utilizzato in compensazione parziale del debito IRAP della successiva s.r.l. a seguito di trasformazione societaria. Il credito risultava però indicato nella dichiarazione IRAP 2010 in un rigo diverso da quello ritenuto corretto dalla contribuente: il credito era stato collocato nel rigo relativo ai crediti compensati, anziché in quello delle eccedenze riportate dall'anno precedente. La società presentava quindi istanza di rimborso, respinta dall'Ufficio. In giudizio la contribuente sosteneva che dovesse applicarsi il termine quadriennale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di versamenti diretti e di errore materiale nella dichiarazione; l'Ufficio, invece, invocava il termine biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva dato ragione all'Ufficio. In cassazione la società articolava due motivi: con il primo deduceva violazione delle istruzioni dell'Agenzia e dei principi di buona fede, sostenendo che l'indicazione nel modello era conforme alle istruzioni amministrative; con il secondo deduceva violazione delle norme su controllo automatizzato e rimborsi, ribadendo che non si applicava il termine generale biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 ma il termine specifico quadriennale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per i versamenti diretti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della dichiarazione oltre 90 giorni e sulla conseguente applicazione del termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, trattandosi di versamento diretto, trova applicazione la disciplina specifica dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, che consente la richiesta di rimborso entro quarantotto mesi dall'errore materiale, e non la norma generale e sussidiaria dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come norma di legittimità per denunciare la violazione di legge; la Corte valuta i motivi sotto tale profilo.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di buona fede nei rapporti con il fisco.

  • d.lgs. n. 32/2001

    richiamato dalla ricorrente insieme alle istruzioni amministrative invocate a supporto della compilazione dichiarativa.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    qualificato come termine generale e sussidiario di due anni per la domanda di rimborso, applicabile solo in mancanza di specifiche disposizioni diverse; la sentenza impugnata lo aveva applicato, ma la Cassazione lo esclude nel caso di versamenti diretti disciplinati da norma speciale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1972

    richiamato nel secondo motivo per contestare il mancato rilievo di irregolarità da parte dell'Ufficio, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    ritenuto norma specifica applicabile ai versamenti diretti e alla richiesta di rimborso entro quarantotto mesi dall'errore materiale; prevale sulla disciplina generale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1972

    citato nel secondo motivo; dalla sentenza non emerge un autonomo ruolo decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Quando una domanda di rimborso riguarda un versamento diretto, la disciplina speciale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 prevale sulla regola generale e sussidiaria dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, con il relativo termine di quarantotto mesi dall'errore materiale.
  • La norma generale sui rimborsi tributari ha funzione di chiusura del sistema e opera solo se non esiste una disciplina specifica applicabile alla fattispecie.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • Anche in caso di dichiarazione omessa, la richiesta di rimborso del credito d'imposta può essere proposta, ma resta a carico del contribuente la prova dell'effettiva esistenza del credito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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