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Sentenza

Sentenza n. 3408/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Lazio che aveva liquidato in 500 euro le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva promosso in primo grado un giudizio di ottemperanza relativo a una precedente pronuncia del Tribunale ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a un incarico annuale, a una proposta contrattuale a tempo determinato, all’attribuzione di 12 punti in graduatoria e al risarcimento di 19.999,27 euro per le retribuzioni non percepite. Il TAR aveva condannato il Ministero alle spese, liquidandole in 500 euro, comprensivi delle somme richieste per l’instaurazione del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha impugnato esclusivamente la quantificazione delle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché la violazione del d.m. n. 55/2014, assumendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 4.427 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese del grado d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 500 a 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice ha chiarito che anche nel processo amministrativo la liquidazione deve fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014, valutando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. Tuttavia, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i valori del decreto ministeriale non costituiscono minimi inderogabili, ma criteri orientativi e una misura standard della prestazione. Il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce soltanto liquidazioni meramente simboliche e non decorose. Nel caso concreto, la somma richiesta di 4.427 euro è stata ritenuta eccessiva rispetto all’importanza dell’attività, poiché il ricorso non presentava particolare complessità ed era parte di un contenzioso seriale relativo a identiche questioni di ottemperanza. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto congrua la somma di 1.000 euro. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, mentre è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, ma la quantificazione deve essere effettuata secondo i criteri applicabili alla liquidazione giudiziale e può tenere conto delle peculiarità concrete della controversia.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Dopo l’abrogazione dei minimi tariffari inderogabili, la disposizione impedisce comunque la liquidazione di somme praticamente simboliche e non conformi al decoro professionale.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri ministeriali devono essere utilizzati dal giudice per orientare la liquidazione delle spese processuali, ma i valori tabellari, inclusi quelli minimi risultanti dalle percentuali di diminuzione, non sono tariffe inderogabili. La serialità e la ridotta complessità del contenzioso possono giustificare una liquidazione inferiore a quella richiesta dalla parte.

  • art. 9, comma 1, l. n. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, escludendo la permanenza di minimi tariffari legalmente inderogabili.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Costituisce la base normativa per il regolamento ministeriale relativo ai parametri di liquidazione dei compensi forensi.

  • art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    Richiamato quale base normativa della proposta di contratto a tempo determinato riconosciuta nella precedente pronuncia, senza incidere sulla specifica questione decisa in appello.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Impone di determinare il compenso considerando le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, la difficoltà, il valore, i risultati e la complessità delle questioni trattate.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice deve utilizzare i parametri del d.m. n. 55/2014 per liquidare le spese di lite, ma i valori tabellari non costituiscono minimi tariffari inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali.
  • La liquidazione delle spese può discostarsi dai valori medi del d.m. n. 55/2014; quando lo scostamento è apprezzabile, il giudice deve indicare i criteri concreti che lo giustificano, considerando natura, valore, difficoltà, risultato e complessità della controversia.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. non impone il riconoscimento dei minimi tariffari previgenti, ma vieta che il compenso liquidato sia meramente simbolico o incompatibile con il decoro professionale.
  • La serialità del contenzioso e la sostanziale identità delle questioni trattate sono elementi rilevanti per ridurre la liquidazione delle spese, quando la causa non presenti profili di particolare complessità.
  • La disciplina dei parametri ministeriali non impedisce al giudice di compensare in tutto o in parte le spese quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, tra cui la soccombenza reciproca, la novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo

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