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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30118/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione irrogate per violazioni del codice della strada, consistenti nell’accesso a una zona a traffico limitato senza autorizzazione e nella circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici senza titolo. Il destinatario delle sanzioni ha opposto gli atti, ma sia il giudice di pace sia il tribunale hanno rigettato l’opposizione. In appello il tribunale ha ritenuto, da un lato, che al momento dei fatti il soggetto non fosse munito di una valida licenza/autorizzazione NCC spendibile per l’accesso alle corsie preferenziali e alle ZTL di Roma e, dall’altro, che il provvedimento sanzionatorio fosse stato adottato da soggetto munito di delega. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello ampliato il thema decidendum affrontando d’ufficio il tema della mancanza di licenza; 2) violazione dell’art. 11, comma 3, l. n. 21/1992, sostenendo che la disciplina originaria consentisse anche agli NCC l’uso delle corsie preferenziali; 3) violazione delle norme sul potere del viceprefetto di emettere l’ordinanza-ingiunzione, per mancanza di prova della delega; 4) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti amministrativi, assumendo necessaria la firma autografa e non sufficiente la stampa del nominativo; 5) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sulla condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non era specificato come la questione della mancanza di autorizzazione fosse stata trattata nei gradi di merito e, comunque, il giudice d’appello poteva valorizzare fatti risultanti dagli atti anche se non espressamente considerati dal primo giudice; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il tribunale aveva già accertato la sussistenza del potere del viceprefetto sulla base del decreto indicato nell’ordinanza e la richiesta di esibizione documentale non era stata utile né reiterata in appello. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, applicando il principio per cui, negli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati, la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione del giudice di merito si limitava ad attestare i presupposti per l’ulteriore contributo unificato. È stata inoltre esclusa la condanna alle spese per la tardiva costituzione della prefettura. La Corte ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d’appello di confermare la decisione sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti o di ragioni diverse, purché resti entro il petitum e la causa petendi.

  • art. 11, comma 3, L. n. 21/1992

    Il ricorrente ne invocava l’applicazione nella versione originaria per sostenere l’accesso agevolato alle corsie preferenziali e alle ZTL dei servizi NCC; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 104 cod. strada

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il potere di emanazione delle ordinanze sanzionatorie, ma la Corte ha rilevato che il tribunale aveva già accertato la delega del viceprefetto.

  • art. 14 d.lgs. n. 139/2000

    Richiamato in relazione ai poteri del viceprefetto nell’ambito dell’applicazione del sistema sanzionatorio.

  • art. 3, comma 2, L. n. 39/1993

    "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile"

    Negli atti amministrativi redatti con sistemi meccanizzati o automatizzati, la sottoscrizione autografa è validamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta superflua e, comunque, non utilmente reiterata in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In appello, il giudice può confermare la decisione impugnata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché resti nei limiti del devolutum e della domanda introdotta.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito valorizzi circostanze emergenti dagli atti, anche se non espressamente affrontate dal primo giudice, salvo che si dimostri l’effettiva estraneità della questione al thema decidendum.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l’impugnazione investe solo uno degli elementi della statuizione, la cognizione si riapre sull’intera questione.
  • Quando l’atto amministrativo è redatto con sistemi automatizzati o meccanizzati, la firma autografa richiesta dalla normativa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se la disciplina speciale lo consente.
  • La contestazione sulla legittimazione o sul potere dell’organo che emette l’ordinanza sanzionatoria deve confrontarsi con l’accertamento del giudice di merito sulla presenza di un formale decreto di incarico o delega; una doglianza generica è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione che censuri la statuizione sull’ulteriore contributo unificato è inammissibile quando la decisione di merito si limiti a dare atto, in modo meramente ricognitivo, dei presupposti di legge per il relativo versamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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