Cassazione Civile, Ordinanza n. 03692/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società che aveva stipulato con una banca un mutuo ipotecario ha agito chiedendo la declaratoria di nullità parziale delle clausole sugli interessi corrispettivi e di mora, assumendone l'usurarietà alla data della stipula, con conseguente restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate e accertamento che per le rate successive non fossero dovuti ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. In primo grado la domanda è stata rigettata perché gli interessi corrispettivi risultavano inferiori alla soglia antiusura, non era stata allegata né provata l'effettiva applicazione di interessi moratori e le penali per estinzione anticipata non erano ritenute applicabili; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, rilevando inoltre che non era stata provata la natura usuraria degli interessi di mora e che l'eventuale nullità di questi ultimi non si estenderebbe ai corrispettivi. In cassazione la società mutuataria ha denunciato, con un unico motivo, omesso esame di documentazione decisiva e violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 1 L. n. 108/1996, 1 D.L. n. 394/2000 e 1815 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato una nota di precisazione del credito depositata dalla banca e avesse quindi errato nel ritenere non provato il superamento del tasso soglia, anche alla luce di spese per rate scadute, interessi di mora e penali di estinzione anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quanto alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., la controversia presentasse una doppia conforme senza che il ricorrente avesse indicato e dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre ha osservato che le doglianze di violazione di legge miravano in realtà a un nuovo esame dei fatti relativi al calcolo dell'usura e soffrivano di difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta nel ricorso la nota di calcolo richiamata. La Corte ha anche ribadito il principio per cui, ai fini del superamento del tasso soglia, non è consentito sommare interessi moratori e penale di estinzione anticipata, poiché quest'ultima non è remunerazione del capitale ma corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
termine richiamato nel primo motivo di appello per contestare la decisione della causa prima della scadenza del termine per le conclusioni scritte; la Corte d'appello ha escluso la violazione perché la sentenza era stata pubblicata dopo la scadenza dei termini.
invocato per censurare il mancato esame di documentazione prodotta; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura non idonea a introdurre un diverso apprezzamento dei fatti.
richiamato quale base della disciplina antiusura e del raffronto con il tasso soglia.
richiamato in relazione alla disciplina di interpretazione autentica in tema di usura bancaria e tasso soglia.
invocato dalla parte ricorrente per sostenere la gratuità del mutuo in caso di usura; la Corte non ne ha applicato la sanzione perché ha escluso, in rito, la fondatezza delle censure e comunque la prova del superamento soglia.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la deducibilità del vizio motivazionale per la doppia conforme e ha qualificato le doglianze di violazione di legge come tentativo di riesame del merito.
nella doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano e dimostrano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua e dimostra che la sentenza di primo grado e quella di appello si fondano su distinte ragioni di fatto.
- Le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere un riesame del merito e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza richiede che gli atti e i documenti decisivi richiamati siano riportati o trascritti nelle parti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Ai fini del superamento del tasso soglia antiusura non è consentito sommare interessi moratori e penale di estinzione anticipata, poiché la penale non ha natura remunerativa del capitale utilizzato ma costituisce il corrispettivo per lo scioglimento anticipato del rapporto.
- La nullità eventualmente riferibile alla clausola sugli interessi moratori non si estende automaticamente alle clausole sugli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni distinte.
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