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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49492/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico (art. 186, comma 7, C.d.S.) relativo al fatto del 22.12.2018. Il ricorso deduce: (i) mancata applicazione dell'obbligo di avviso al conducente della facolta di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'accertamento era stato avviato dopo un arresto per resistenza e non era stato rispettato l'obbligo di avviso al difensore ex art. 386 cod. proc. pen.; (ii) omessa redazione del verbale di arresto e del verbale ex art. 354 cod. proc. pen., tale omissione avrebbe dimostrato l'assenza dell'avviso; (iii) travisamento della prova e mancata valutazione di elementi favorevoli (intervento medico del 118 che negava segni di ebbrezza, avviso al difensore tardivo, esorbitanza dei comportamenti dei Carabinieri e possibile scriminante o attenuante per reazione ad atti arbitrari); (iv) errata applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. con rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilita, per non aver riconosciuto che la richiesta implicava rinuncia alla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi affermando che l'obbligo di dare avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non sussiste quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: il rifiuto integra il reato istantaneo previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S. e si verifica prima dell'inizio dell'accertamento strumentale per cui la garanzia difensiva prevista per l'atto tecnico non opera. A sostegno, la Corte richiama consolidata giurisprudenza e l'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione che distingue tra procedura di accertamento e documentazione del rifiuto. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilita (art. 186, comma 9-bis), la Corte ribadisce la discrezionalita del giudice e la legittimita della motivazione della Corte territoriale (gravita della condotta, pluralita di reati nella stessa occasione, assenza di incensuratezza). Conseguentemente il ricorso e stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico costituisce reato istantaneo; si perfeziona al momento dell'espressione della volonta di sottrarsi all'accertamento, antecedente all'inizio dell'atto tecnico.

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    Prevede la possibilita di sostituzione di pene detentive/pecuniarie con lavoro di pubblica utilita; la sua applicazione resta rimessa alla discrezionalita del giudice, valutata secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.

  • art. 114 disposizioni attuative codice procedura penale

    Stabilisce l'avviso della facolta di farsi assistere da un difensore per accertamenti sulla persona; la Corte ha interpretato che tale avviso e finalizzato agli atti tecnici non ripetibili e dunque non e obbligatorio quando il soggetto rifiuta prima dell'inizio dell'accertamento.

  • art. 386 cod. proc. pen.

    Obbligo di dare immediato avviso al difensore dell'avvenuto arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non incida sull'applicabilita dell'avviso ex art. 114 disp. att. relativamente al rifiuto dell'alcoltest, stante la diversa natura dell'atto.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Regola gli atti urgenti demandati alla polizia giudiziaria; la mancata redazione del verbale non e stata ritenuta decisiva una volta assunta la ricostruzione secondo cui il rifiuto aveva gia integrato il reato.

  • art. 379, comma 3, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada

    nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida

    Il regolamento distingue espressamente tra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto; tale formulazione e stata utilizzata per sostenere che il rifiuto precede l'inizio dell'accertamento e quindi l'avviso difensivo previsto per l'atto tecnico non e richiesto.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la notizia di reato; il verbalizzante deve indicare le circostanze sintomatiche dell'ebrezza quando si documenta il rifiuto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena che il giudice deve considerare nella valutazione discrezionale per eventuali misure sostitutive come il lavoro di pubblica utilita.

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e un reato istantaneo che si perfeziona al momento della manifestazione della volonta di sottrarsi; pertanto l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non opera se il conducente rifiuta prima dell'inizio dell'accertamento tecnico.
  • La mancata tempestiva verbalizzazione dell'avviso o l'omissione di alcuni verbali non e automaticamente sufficiente a escludere la responsabilita per rifiuto, se emerge che il rifiuto si e consumato prima dell'avvio dell'accertamento.
  • Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada distingue tra accertamento effettivo e documentazione del rifiuto; questa distinzione puo essere utilizzata dal giudice per giustificare l'assenza dell'avviso consigliato per atti tecnici non ripetibili.
  • Se si deducono violazioni procedurali (mancata informazione al difensore dopo arresto, omessi verbali, eccessi degli operatori), la difesa deve dimostrare in modo concreto che tali violazioni hanno inciso sul diritto di difesa o sulla attendibilita della ricostruzione fattuale, non limitandosi a mere eccezioni formali.
  • La richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilita (art. 186, comma 9-bis) implica la valutazione discrezionale del giudice e la possibile tacita incompatibilita con la sospensione condizionale della pena; occorre documentare fattori favorevoli e attenuanti per influenzare la valutazione discrezionale basata sui criteri dell'art. 133 cod. pen.
  • In presenza di elementi probatori alternativi (referti medici, testimonianze sull'atteggiamento degli agenti, documentazione dell'arresto), e opportuno raccoglierli e valorizzarli chiaramente in fase istruttoria per contrastare la tesi del rifiuto autonomo e istantaneo.

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