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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49483/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello in più motivi: in linea generale denunciano vizio cumulativo di motivazione e omessa motivazione con riferimento alla loro responsabilità per importazioni di hashish e marijuana (faete basate su intercettazioni e dichiarazioni confessorie, con contestata insufficienza di riscontri materiali); contestano la configurabilità dell'aggravante della "transnazionalità" (art. 61-bis c.p.), sostenendo che la Corte territoriale si è limitata a valorizzare la mera operatività all'estero di alcuni concorrenti senza accertare l'apporto causale di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati; deducono inoltre vizi relativamente alla valutazione della confessione (Di Francesco), alla determinazione della pena e all'aumento per recidiva e continuazione, e in generale chiedono la riforma delle statuizioni aggravanti e sanzionatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto la censura comune relativa alla configurabilità dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis c.p.), rilevando che la Corte d'appello ha ritenuto l'aggravante sulla base della sola operatività all'estero di alcuni concorrenti senza motivare l'esistenza e l'apporto causale di un "gruppo criminale organizzato" dedito ad attività criminali in più Stati. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 61-bis c.p. e si è disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tale punto. Sono invece ribadite e dichiarate irrevocabili le statuizioni di responsabilità penale per i reati di importazione e le restanti valutazioni di merito: le altre doglianze (omessa motivazione sulle responsabilità fondate su intercettazioni e confessioni, commisurazione della pena, recidiva, ecc.) sono state ritenute infondate e respinte.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 61-bis nel senso che per configurare l'aggravante di transnazionalità non è sufficiente la mera operatività di uno o più concorrenti all'estero: è necessario che un 'gruppo criminale organizzato' impegnato in attività illecite in più Stati abbia fornito un apporto causale esterno alla commissione del reato oggetto di aggravamento

  • art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    La circostanza aggravante di cui al comma 6 è stata ritenuta sussistente dalla Corte d'appello ma, unitamente alle recidive, è stata valutata equivalente alle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione non ha ritenuto di censurare tale valutazione di merito

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa (per la possibile incidenza di circostanze sopravvenute o connesse), ma non accolta dalla Cassazione come motivo decisivo: la Corte non ha ritenuto fondata la lettura estensiva tale da escludere la fattispecie aggravante senza accertamento dell'apporto di un gruppo organizzato

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte finale della decisione relativa alla declaratoria di responsabilità irrevocabile; la Corte dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei termini indicati nel dispositivo

Massime di principio

  • L'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis c.p.) richiede l'accertamento di un contributo causale di un gruppo criminale organizzato dedito ad attività illecite in più Stati: non è sufficiente dimostrare che alcuni partecipi abbiano operato materialmente all'estero
  • Se la motivazione di appello si salda con quella di primo grado (cd. 'doppia conforme'), la Cassazione esamina con maggiore deferenza le valutazioni di merito e richiede errori giuridici o di motivazione chiari per annullare le statuizioni sulla responsabilità
  • Intercettazioni e dichiarazioni confessorie possono legittimare una condanna se adeguatamente riscontrate da altri elementi (sequestri, arresti, riscontri tecnici); la mancanza di riscontri materiali può tuttavia essere rilevante se l'accusa riguarda reati di pericolo concreto
  • La Corte di legittimità può annullare parzialmente una sentenza: l'annullamento limitato a un'aggravante porta al rinvio per nuovo giudizio sul solo punto, mentre le statuizioni di responsabilità possono rimanere irrevocabili se non censurate con successo
  • Nelle impugnazioni relative alla determinazione della pena e alla recidiva è necessaria una motivazione puntuale e dettagliata del giudice di merito; censure generiche prive di dimostrazione dell'errore motivazionale sono difficilmente accolte

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