Cassazione Penale, Sentenza n. 49483/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello in più motivi: in linea generale denunciano vizio cumulativo di motivazione e omessa motivazione con riferimento alla loro responsabilità per importazioni di hashish e marijuana (faete basate su intercettazioni e dichiarazioni confessorie, con contestata insufficienza di riscontri materiali); contestano la configurabilità dell'aggravante della "transnazionalità" (art. 61-bis c.p.), sostenendo che la Corte territoriale si è limitata a valorizzare la mera operatività all'estero di alcuni concorrenti senza accertare l'apporto causale di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati; deducono inoltre vizi relativamente alla valutazione della confessione (Di Francesco), alla determinazione della pena e all'aumento per recidiva e continuazione, e in generale chiedono la riforma delle statuizioni aggravanti e sanzionatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto la censura comune relativa alla configurabilità dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis c.p.), rilevando che la Corte d'appello ha ritenuto l'aggravante sulla base della sola operatività all'estero di alcuni concorrenti senza motivare l'esistenza e l'apporto causale di un "gruppo criminale organizzato" dedito ad attività criminali in più Stati. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 61-bis c.p. e si è disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tale punto. Sono invece ribadite e dichiarate irrevocabili le statuizioni di responsabilità penale per i reati di importazione e le restanti valutazioni di merito: le altre doglianze (omessa motivazione sulle responsabilità fondate su intercettazioni e confessioni, commisurazione della pena, recidiva, ecc.) sono state ritenute infondate e respinte.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 61-bis nel senso che per configurare l'aggravante di transnazionalità non è sufficiente la mera operatività di uno o più concorrenti all'estero: è necessario che un 'gruppo criminale organizzato' impegnato in attività illecite in più Stati abbia fornito un apporto causale esterno alla commissione del reato oggetto di aggravamento
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
La circostanza aggravante di cui al comma 6 è stata ritenuta sussistente dalla Corte d'appello ma, unitamente alle recidive, è stata valutata equivalente alle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione non ha ritenuto di censurare tale valutazione di merito
Richiamato dalla difesa (per la possibile incidenza di circostanze sopravvenute o connesse), ma non accolta dalla Cassazione come motivo decisivo: la Corte non ha ritenuto fondata la lettura estensiva tale da escludere la fattispecie aggravante senza accertamento dell'apporto di un gruppo organizzato
Richiamata nella parte finale della decisione relativa alla declaratoria di responsabilità irrevocabile; la Corte dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei termini indicati nel dispositivo
Massime di principio
- L'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis c.p.) richiede l'accertamento di un contributo causale di un gruppo criminale organizzato dedito ad attività illecite in più Stati: non è sufficiente dimostrare che alcuni partecipi abbiano operato materialmente all'estero
- Se la motivazione di appello si salda con quella di primo grado (cd. 'doppia conforme'), la Cassazione esamina con maggiore deferenza le valutazioni di merito e richiede errori giuridici o di motivazione chiari per annullare le statuizioni sulla responsabilità
- Intercettazioni e dichiarazioni confessorie possono legittimare una condanna se adeguatamente riscontrate da altri elementi (sequestri, arresti, riscontri tecnici); la mancanza di riscontri materiali può tuttavia essere rilevante se l'accusa riguarda reati di pericolo concreto
- La Corte di legittimità può annullare parzialmente una sentenza: l'annullamento limitato a un'aggravante porta al rinvio per nuovo giudizio sul solo punto, mentre le statuizioni di responsabilità possono rimanere irrevocabili se non censurate con successo
- Nelle impugnazioni relative alla determinazione della pena e alla recidiva è necessaria una motivazione puntuale e dettagliata del giudice di merito; censure generiche prive di dimostrazione dell'errore motivazionale sono difficilmente accolte
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