Cassazione Penale, Sentenza n. 49489/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per lesioni stradali (pena: 4 mesi di reclusione) avanzando plurime doglianze: 1) richiesta di non luogo a procedere per mancanza di querela in relazione alla novella normativa (cd. riforma Cartabia) che ha reso il reato di lesioni stradali procedibile a querela; 2) vizio motivazionale per contraddittorieta e illogicita nella sentenza di appello che avrebbe integrato e al contempo dato per corretta la motivazione di primo grado; 3) contestazione del valore probatorio delle scuse rese dall'imputato al motociclista; 4) censura sull'uso delle fotografie del luogo del sinistro senza considerare l'assenza di segnaletica orizzontale e l'impossibilita di individuare la mezzeria; 5) dedotta carenza probatoria circa l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del motociclista (presunta assunzione giorni prima) e relativa valutazione di attendibilita; 6) rilevanza di elementi tecnici e amministrativi del motociclo (mancata revisione, assenza di certificato assicurativo, sequestro) che, secondo la difesa, potevano dimostrare una carenza tecnica del veicolo e influire sulla dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilita penale, confermando che la Corte d'Appello ha fornito una ricostruzione logica, analitica e coerente della dinamica dell'incidente (invasione della corsia del motociclista e omissione di precedenza). Essendo intervenute una sentenza di primo grado e una di appello conformi ('doppia conforme'), la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita: non e ammessa la rievocazione del merito o una diversa rivalutazione degli elementi probatori, salvo macroscopico travisamento della prova o uso di elementi probatori non esaminati dal primo giudice. Per tali ragioni le censure del ricorrente sono state ritenute censure di merito non sindacabili. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo il ricorso inammissibile, non si applicano le disposizioni transitorie del D.Lgs. 10/10/2022 n.150 (art.85) in tema di termini per la querela ove non sia costituito il rapporto processuale.
Norme richiamate
novella normativa cd. riforma Cartabia
Ha reso il reato di lesioni stradali assoggettato alla condizione di procedibilita della querela; il ricorrente ha invocato la mancanza di querela come causa di non procedibilita, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la questione nel caso concreto e ha osservato che le disposizioni transitorie non si applicano se il rapporto processuale non e rituale
art. 616 c.p.p.
Norma prevista per la condanna per lite temeraria/inammissibilita; la Corte ha disposto, in caso di inammissibilita, la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.85
Disposizione transitoria richiamata in relazione ai termini per la presentazione della querela da parte della persona offesa; la Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni non trovino applicazione quando il ricorso e dichiarato inammissibile e non sia stato ritualmente costituito il rapporto processuale
Sentenza Corte Cost. n.186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui, ai fini della condanna per inammissibilita, non deve sussistere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- Se esistono due sentenze di merito conformi alla condanna (doppia conforme), la Cassazione e fortemente limitata: non puo riesaminare il merito o rivedere la valutazione delle prove salvo il caso di macroscopico travisamento della prova o uso di elementi probatori nuovi non esaminati dal primo giudice
- Le censure che chiedono una diversa lettura della dinamica fattuale o una rivalutazione degli elementi di prova appartengono al merito e, se la motivazione dei giudici di merito risulta logica e congrua, sono inammissibili in Cassazione
- Per questioni connesse alla procedibilita per querela (es. reato di lesioni stradali dopo la riforma), e importante verificare se e stato costituito correttamente il rapporto processuale e se ricorrono le condizioni transitorie; l'assenza di querela puo interrompere il procedimento se rilevata correttamente e tempestivamente
- Contestazioni sulla attendibilita di singole prove (scuse rese dall'imputato, fotografie, assunzione di droghe in giorni antecedenti, carenze amministrative del veicolo) devono essere svolte e documentate nel processo di merito: in Cassazione vengono valutate solo se accompagnate da un vizio di motivazione manifesto, illogico o contraddittorio
- Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile puo comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che non emerga assenza di colpa nella presentazione del rimedio; quindi va valutata con attenzione l'ammissibilita formale e la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso
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