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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49489/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per lesioni stradali (pena: 4 mesi di reclusione) avanzando plurime doglianze: 1) richiesta di non luogo a procedere per mancanza di querela in relazione alla novella normativa (cd. riforma Cartabia) che ha reso il reato di lesioni stradali procedibile a querela; 2) vizio motivazionale per contraddittorieta e illogicita nella sentenza di appello che avrebbe integrato e al contempo dato per corretta la motivazione di primo grado; 3) contestazione del valore probatorio delle scuse rese dall'imputato al motociclista; 4) censura sull'uso delle fotografie del luogo del sinistro senza considerare l'assenza di segnaletica orizzontale e l'impossibilita di individuare la mezzeria; 5) dedotta carenza probatoria circa l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del motociclista (presunta assunzione giorni prima) e relativa valutazione di attendibilita; 6) rilevanza di elementi tecnici e amministrativi del motociclo (mancata revisione, assenza di certificato assicurativo, sequestro) che, secondo la difesa, potevano dimostrare una carenza tecnica del veicolo e influire sulla dinamica del sinistro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilita penale, confermando che la Corte d'Appello ha fornito una ricostruzione logica, analitica e coerente della dinamica dell'incidente (invasione della corsia del motociclista e omissione di precedenza). Essendo intervenute una sentenza di primo grado e una di appello conformi ('doppia conforme'), la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita: non e ammessa la rievocazione del merito o una diversa rivalutazione degli elementi probatori, salvo macroscopico travisamento della prova o uso di elementi probatori non esaminati dal primo giudice. Per tali ragioni le censure del ricorrente sono state ritenute censure di merito non sindacabili. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo il ricorso inammissibile, non si applicano le disposizioni transitorie del D.Lgs. 10/10/2022 n.150 (art.85) in tema di termini per la querela ove non sia costituito il rapporto processuale.

Norme richiamate

  • novella normativa cd. riforma Cartabia

    Ha reso il reato di lesioni stradali assoggettato alla condizione di procedibilita della querela; il ricorrente ha invocato la mancanza di querela come causa di non procedibilita, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la questione nel caso concreto e ha osservato che le disposizioni transitorie non si applicano se il rapporto processuale non e rituale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma prevista per la condanna per lite temeraria/inammissibilita; la Corte ha disposto, in caso di inammissibilita, la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, art.85

    Disposizione transitoria richiamata in relazione ai termini per la presentazione della querela da parte della persona offesa; la Cassazione ha ritenuto che tali disposizioni non trovino applicazione quando il ricorso e dichiarato inammissibile e non sia stato ritualmente costituito il rapporto processuale

  • Sentenza Corte Cost. n.186 del 13/06/2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, ai fini della condanna per inammissibilita, non deve sussistere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • Se esistono due sentenze di merito conformi alla condanna (doppia conforme), la Cassazione e fortemente limitata: non puo riesaminare il merito o rivedere la valutazione delle prove salvo il caso di macroscopico travisamento della prova o uso di elementi probatori nuovi non esaminati dal primo giudice
  • Le censure che chiedono una diversa lettura della dinamica fattuale o una rivalutazione degli elementi di prova appartengono al merito e, se la motivazione dei giudici di merito risulta logica e congrua, sono inammissibili in Cassazione
  • Per questioni connesse alla procedibilita per querela (es. reato di lesioni stradali dopo la riforma), e importante verificare se e stato costituito correttamente il rapporto processuale e se ricorrono le condizioni transitorie; l'assenza di querela puo interrompere il procedimento se rilevata correttamente e tempestivamente
  • Contestazioni sulla attendibilita di singole prove (scuse rese dall'imputato, fotografie, assunzione di droghe in giorni antecedenti, carenze amministrative del veicolo) devono essere svolte e documentate nel processo di merito: in Cassazione vengono valutate solo se accompagnate da un vizio di motivazione manifesto, illogico o contraddittorio
  • Un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile puo comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che non emerga assenza di colpa nella presentazione del rimedio; quindi va valutata con attenzione l'ammissibilita formale e la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso

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