Cassazione Penale, Sentenza n. 49482/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (confermata in appello) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di 58 g di hashish) con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. per l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con censura circa l'epoca remota dei precedenti e la presunta unificazione sotto il vincolo della continuazione; 3) vizio di motivazione in relazione all'art. 235 c.p. sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione per mancata verifica concreta della pericolosità; 4) violazione dell'art. 240 c.p. e vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro sequestrato (assenza di nesso di pertinenzialità tra i 39,25 euro e l'attività illecita contestata).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione alla confisca del denaro sequestrato (euro 39,25), ritenendola motivata in modo manifestamente illogico in assenza di un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di cessione di stupefacenti. Pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca e ha disposto la restituzione immediata della somma all'imputato. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha considerato non viziata la motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche, corretta la valutazione circa la sussistenza della recidiva reiterata (anche alla luce dei precedenti specifici e della giurisprudenza che richiede una valutazione concreta della pericolosità) e adeguata la motivazione sull'espulsione come misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma delittuosa contestata (detenzione illecita di stupefacenti); utilizzata come capo di imputazione principale.
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che la valutazione del merito è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e completezza della motivazione; il giudice può basarsi sull'elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva: la Corte sottolinea che l'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta della riprovevolezza e della pericolosità, non un mero riscontro formale; tuttavia nella fattispecie la motivazione territoriale è ritenuta congrua.
art. 235 c.p.
Previsione della misura di sicurezza dell'espulsione: va applicata solo quando sia adeguatamente motivata la pericolosità sociale dell'imputato; qui la Corte d'appello ha motivato l'espulsione con riferimento allo status di straniero irregolare, disoccupazione e numerosi precedenti.
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca: la Corte ricorda che, nel reato di cui all'art. 73 co.5 DPR 309/1990, la confisca del denaro è ammissibile solo se sussiste nesso di pertinenzialità con l'attività illecita; nella specie tale nesso non è provato per i 39,25 euro sequestrati.
art. 133 c.p.
Criteri per la valutazione della personalità e delle circostanze attinenti all'esclusione o concessione delle attenuanti: richiamato come parametro di analisi dal giudice.
art. 203 c.p.
Richiamato in relazione alla valutazione della pericolosità ai fini della misura di sicurezza (espulsione).
art. 626 c.p.p.
Riferimento agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione sulla restituzione dei beni sequestrati.
Massime di principio
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche richiamando gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.; la Cassazione verifica solo la logicità e la completezza della motivazione, non il merito intrinseco della valutazione.
- Per l'applicazione della recidiva (specie quella qualificata), il giudice deve accertare concretamente se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione al delitto e una maggiore pericolosità sociale: non è sufficiente un riscontro meramente formale dell'esistenza di precedenti.
- L'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, intervenuta successivamente, incide quoad poenam ma non necessariamente elimina l'utilità valutativa dei precedenti ai fini della recidiva; pertanto la continuazione non toglie automaticamente rilievo ai precedenti consumati in tempi distinti.
- La misura di sicurezza dell'espulsione richiede una motivazione concreta e puntuale circa il rischio di commissione di nuovi reati, basata su elementi personali, processuali e peritali (es. precedenti, condizioni di vita, profili di personalità).
- Nel reato di detenzione di stupefacenti non è automaticamente confiscabile il denaro trovato addosso: è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di cessione (la mera mancanza di redditi leciti o banconote di piccolo taglio non è sufficiente).
- In Cassazione le questioni di fatto sono sindacate solo se emerge manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione; per le questioni probatorie e di collegamento fattuale (es. nesso di pertinenzialità) la verifica è più rigorosa quando la motivazione appare manifestamente insufficiente.
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