Cassazione Penale, Sentenza n. 49484/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava principalmente la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla partecipazione dell'imputato al processo: Pennisi, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, non era presente all'udienza di discussione del 30/03/2022 e la Corte di appello aveva rifiutato la richiesta del difensore di rinviare e disporre la traduzione in aula, invocando l'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis d.l. n.137/2020. Si deduceva pertanto che la celebrazione del giudizio in sua assenza costituisse nullità rilevabile in cassazione. In subordine era dedotta errata qualificazione del fatto relativo al capo A: il reato ex art. 73, comma 1, DPR 309/1990 avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi di lieve entità di cui al comma 5.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al primo motivo. Richiamando le Sezioni Unite, ha affermato che la condizione di restrizione (arresti domiciliari per altra causa) comunicata o risultante dagli atti integra un legittimo impedimento che impone al giudice di rinviare e disporre la traduzione dell'imputato, salvo una rinuncia inequivoca. Poiché lo stato detentivo era noto e la difesa aveva esplicitamente chiesto la traduzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto rinviare; la celebrazione del giudizio in assenza ha quindi inficiato la regolare instaurazione del contraddittorio. Per tale motivo la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Catania per celebrare un nuovo giudizio di secondo grado. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Disciplina la detenzione illecita di sostanze stupefacenti (reato contestato al capo A). La norma definisce la fattispecie base della detenzione di droga.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi di lieve entità per la detenzione di stupefacenti; può comportare diversa qualificazione e regime sanzionatorio quando ricorrono quantità e circostanze minori. Nel caso è stata prospettata la riqualificazione ai sensi di questo comma (motivo assorbito).
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Individua tra le nullità di ordine generale l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato; costituisce premessa per valutare la nullità quando l'imputato non partecipa al processo.
Codice di procedura penale, art. 180
Stabilisce che alcune nullità possono essere rilevate d'ufficio anche dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo; applicabile per valutare la rilevabilità della nullità di mancata partecipazione.
Codice di procedura penale, art. 185
la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo
La pronuncia sottolinea l'effetto caducante delle nullità sugli atti successivi strettamente connessi; per questo la celebrazione del dibattimento in assenza ha reso invalidi gli atti successivi.
D.L. n. 137/2020, art. 23-bis (conv. L. n. 175/2020)
Prevedeva nei periodi emergenziali (es. COVID) termini e modalità per la partecipazione alle udienze e per le dichiarazioni di partecipazione; la Corte ha ritenuto che tali termini non possono derogare all'obbligo del giudice di tradurre l'imputato detenuto quando il suo stato è noto.
Codice di procedura penale, art. 604, comma 5-bis
Consente la cassazione per violazioni concernenti il giudizio abbreviato sul punto della regolare instaurazione del contraddittorio; richiamato per giustificare l'intervento della Cassazione nel procedimento di cui trattasi.
Codice di procedura penale, art. 420-ter e art. 420-quater
Norme relative al procedimento abbreviato e ai limiti di impugnazione; la violazione delle disposizioni del primo grado può rilevare in cassazione ai sensi dell'art. 604 co. 5-bis.
Costituzione, art. 111, comma 3
Sancisce il principio del giusto processo e del contraddittorio; la sentenza richiama tale principio per sottolineare la centralità della partecipazione dell'imputato al processo.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, § 3, lett. c), d), e)
Garantisce il diritto alla difesa, alla presenza dell'imputato e ai mezzi di difesa; le Sezioni Unite e la Cassazione si sono richiamate a questi standard per interpretare il dovere di garantire la partecipazione effettiva.
Direttiva UE n. 343/2016 e strumenti internazionali (Patto ICCPR)
Riferimenti internazionali e comunitari invocati per rafforzare l'interpretazione secondo cui la partecipazione dell'imputato è una garanzia fondamentale del giusto processo.
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a restrizione della libertà (es. arresti domiciliari) per altra causa e tale condizione è nota o comunicata al giudice, sussiste un legittimo impedimento che impone al giudice di disporre la traduzione in aula e il rinvio a nuova udienza, salvo rinuncia inequivoca dell'imputato.
- La conoscenza da parte del giudice dello stato detentivo anche in udienze precedenti aggravisce l'obbligo di non procedere in assenza: il mancato adempimento può determinare la nullità degli atti successivi e l'annullamento della sentenza di grado successivo.
- Le disposizioni emergenziali o termini procedurali (es. art. 23-bis d.l. 137/2020) non possono comprimere le garanzie fondamentali del diritto di difesa e l'obbligo del giudice di assicurare la presenza dell'imputato detenuto quando l'impedimento è noto.
- La volontaria rinuncia a comparire deve emergere in modo non equivoco; una dichiarazione del difensore non sopperisce all'impedimento fisico quando l'imputato è effettivamente impossibilitato a partecipare.
- In procedimenti abbreviati e in tutti i casi in cui il contraddittorio in udienza svolge ruolo decisivo, la violazione delle regole sulla partecipazione dell'imputato può essere motivo idoneo alla cassazione e alla rinnovazione del giudizio.
- Sotto il profilo sostanziale, le richieste di riqualificazione per lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) vanno valutate attentamente in base alla quantità e alle circostanze; tuttavia, eventuali profili sostanziali possono restare assorbiti se la causa processuale – come la nullità per assenza – impedisce la decisione sul merito.
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