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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49487/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per mancato arresto sul luogo del sinistro (fuga), omissione di prestazione di assistenza e lesioni colpose. I motivi denunciavano: errata valutazione e contraddittorieta della motivazione sui fatti e sulle prove (tra cui contrasto tra testimonianze e consulenza tecnica di parte); insufficiente prova della percezione dellinvestimento ai fini del reato di fuga; errata ammissione e liquidazione della parte civile nonostante presunto integrale risarcimento; mancato riconoscimento della causa di non punibilita ex art.131 bis c.p.; vizio nella determinazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito secondo cui le testimonianze, le tracce sul veicolo e il comportamento della FERLUGA (allontanamento repentino, aumento di velocita e manovre per eludere linseguimento) erano idonei a dimostrare la consapevolezza dellaver cagionato il sinistro e la volontarieta della fuga. Ha confermato la distinzione tra reato di fuga e omissione di soccorso come fattispecie autonome e la natura di reati di pericolo astratto ai sensi dellart.189 C.d.S., nonche la correttezza della valutazione negativa circa lintegralita del risarcimento (assenza di quietanze e danno morale non soddisfatto). Ha escluso lapplicabilita dellart.131 bis c.p. per la non tenuita delloffesa e ha ritenuto proporzionati e motivati gli aumenti per continuazione. Conseguentemente il ricorso e stato respinto, la ricorrente e stata condannata alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.189 commi 6 e 7 Codice della Strada

    Norma che punisce la fuga dopo incidente con lesioni e la mancata prestazione di soccorso. La Corte la interpreta come disciplina che tutela la solidarieta e lintervento immediato; configura reati di pericolo astratto e distingue tra la fattispecie della fuga (punita a titolo di dolo) e quella dellomessa prestazione di assistenza, autonome e suscettibili di concorso materiale.

  • art.71 Codice della Strada

    Richiamata come norma collegata agli obblighi di comportamento in caso di sinistro e alla tutela della sicurezza stradale; rafforza la logica di obbligo di assistenza e identificazione dei soggetti coinvolti.

  • art.62 n.6 cod.pen.

    Circostanza attenuante speciale relativa al ristoro prima della sentenza. La Corte ha ritenuto che il risarcimento intervenuto non fosse integralmente satisfattivo e dunque non idoneo a far operare lattenuante, essendo rimasto scoperto il danno morale.

  • art.131 bis cod.pen.

    Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto. La Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo che la condotta della ricorrente sia stata di grave pericolo (manovre azzardate e fuga) e dunque non rientrasse nella tenuita delloffesa.

  • art.606 c.p.p. comma 1 lett. e

    Criterio di censura sulla motivazione (vizio logico-giuridico). La Corte ricorda che il sindacato di legittimità verifica la tenuta logica e la coerenza strutturale della motivazione e non la rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizio manifesto.

Massime di principio

  • Il reato di fuga e quello di mancata prestazione di assistenza sono fattispecie autonome: si possono configurare entrambe per lo stesso episodio e concorrere materialmente.
  • Ai fini della fuga (art.189 c.d.s.), rileva la percezione dellincidente al momento dellallontanamento: laccertamento del dolo si valuta sulle circostanze concretamente rappresentate e percepite dallagente in quel momento.
  • La mancata prestazione di assistenza richiede che il bisogno dellinvestito fosse effettivo o che vi fosse una probabilita immediata di danno alle persone; tale apprezzamento si fonda su elementi obiettivi percepibili prima dellallontanamento e non può essere valutato ex post.
  • Il risarcimento successivo non esclude automaticamente la responsabilita penale né lammissibilita della parte civile: deve risultare provata lintegralita e la satisfattivita del ristoro (incluse componenti non patrimoniali) per incidere sulle attenuanti.
  • La Corte di Cassazione controlla la logica e la coerenza della motivazione dei giudici di merito ma non rispiega il merito delle prove; le alternative ricostruzioni fattuali non superano il filtro di inammissibilita se i giudici hanno fornito un apparato argomentativo congruo.
  • Lart.131 bis c.p. (particolare tenuita) non si applica quando la condotta ha creato un grave pericolo o quando il comportamento dellimputato, per la sua pericolosità o per la fuga, dimostra la non trascurabilità delloffesa.

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