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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49485/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Musaraj ha proposto tre motivi: (1-2) deduzioni di erronea valutazione probatoria e vizio di motivazione relativamente alla sua responsabilità per le fattispecie ascritte (richiesta di derubricazione a mero favoreggiamento reale, contestazione dell'interpretazione di servizi di osservazione, immagini di videosorveglianza e intercettazioni, nonché della rilevanza della mancata esecuzione di sequestri direttamente a suo carico); (3) censura sulla commisurazione della pena per presunto discostamento dal minimo edittale. Como ha proposto un motivo unico contestando la valutazione delle intercettazioni (diverso significato attribuibile ai termini "amica" e "agnello") e l'assenza di motivazione circa la ricostruzione fattuale relativa alla consegna di sostanza in un incontro presso un parcheggio (distinzione tra "staffetta" e lo scatolone consegnato a Como).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: le censure costituivano una reiterazione delle doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, risultando non specifiche; le questioni sollevate attengono a valutazioni di fatto (interpretazione di intercettazioni, servizi di osservazione, immagini e sequenza degli eventi) riservate al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento della prova, circostanza non dimostrata. La Corte ha altresì ritenuto coerente e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, in particolare sull'interpretazione del linguaggio criptico ("amica", "agnello"), sulla verifica dei trasporti con "staffetta" e sulla distinzione tra i diversi passaggi di stupefacente. Quanto al rapporto tra favoreggiamento e partecipazione, la Corte ha valorizzato sequestri, arresti, conversazioni captate e pagamenti come riscontri. Per il motivo sulla commisurazione della pena, la Cassazione ha ritenuto che la corte d'appello avesse motivato congruamente, avendo tra l'altro confermato un trattamento sanzionatorio inferiore alla media edittale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione e il traffico di stupefacenti; la sentenza impugnata ha condannato gli imputati per fattispecie previste da questa norma sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta dal ricorso di limitare le censure nei termini strettamente necessari per la motivazione; la Cassazione richiama tale disposizione in ordine ai limiti della motivazione di ricorso.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che riguarda i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili censure costitute da doglianze di fatto non adeguatamente criticate rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende per appellanti o ricorrenti che abbiano determinato l'inammissibilità con profili di colpa; la Corte ha irrogato euro 3.000 a ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso si limita a riproporre in termini generici le stesse doglianze già formulate e rigettate in sede di appello senza specificare il punto critico della motivazione impugnata.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e delle immagini sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e possono essere sindacate in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento della prova.
  • Per far valere in Cassazione una diversa interpretazione di linguaggio criptico o intercettazioni occorre dimostrare che la Corte territoriale abbia travisato il contenuto probatorio in modo decisivo e incontestabile; una mera diversa lettura non è sufficiente.
  • La mancata o insufficiente comparazione col ratio decidendi della sentenza impugnata (assenza di confronto puntuale con la motivazione) determina l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità.
  • I ricorrenti rischiano la condanna a spese e sanzioni (ex art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è ritenuto colposamente infondato o manifestamente inammissibile; ciò impone attenzione nella valutazione preventiva dell'ammissibilità e della novità delle censure.

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