Cassazione Civile, Ordinanza n. 12734/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte, relative anche a debiti IRPEF per diversi anni d’imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell’agente della riscossione, aveva riformato la decisione accogliendo l’appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) dedotta inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle regole sulla prova della notificazione e sull’allegazione degli originali in caso di disconoscimento della copia; 3) contestazione della mancata rideterminazione degli importi; 4) vizi della notificazione degli atti e mancata produzione della cartella di pagamento; 5) censura sulla mancata condanna alle spese. Prima della decisione sul merito dei motivi, il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta estinzione del debito tributario, poi confermata con memoria.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal ricorrente e della successiva conferma della volontà di rinunciare, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il comportamento processuale del ricorrente. La Corte ha altresì precisato, in via incidentale, che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro formale richiamato per i primi quattro motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di diritto sostanziale richiamato per il quinto motivo
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello nel processo tributario
richiamato con riguardo al vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia
richiamato in tema di valutazione delle risultanze probatorie
richiamato in tema di valutazione delle prove
art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982
richiamato in tema di notificazioni
richiamato per il disconoscimento della copia di un documento
richiamati come norme sulla notificazione degli atti
richiamata in tema di notificazioni effettuate da soggetti legittimati
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di spese nel processo tributario
richiamati per la disciplina della condanna e della compensazione delle spese
base per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che l’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio quando sia validamente manifestata e confermata dalla parte ricorrente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese se ricorrono giusti motivi, valutando il comportamento processuale della parte rinunciante.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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