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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12734/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte, relative anche a debiti IRPEF per diversi anni d’imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell’agente della riscossione, aveva riformato la decisione accogliendo l’appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) dedotta inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle regole sulla prova della notificazione e sull’allegazione degli originali in caso di disconoscimento della copia; 3) contestazione della mancata rideterminazione degli importi; 4) vizi della notificazione degli atti e mancata produzione della cartella di pagamento; 5) censura sulla mancata condanna alle spese. Prima della decisione sul merito dei motivi, il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta estinzione del debito tributario, poi confermata con memoria.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal ricorrente e della successiva conferma della volontà di rinunciare, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando il comportamento processuale del ricorrente. La Corte ha altresì precisato, in via incidentale, che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio quando sia validamente manifestata e confermata dalla parte ricorrente.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese se ricorrono giusti motivi, valutando il comportamento processuale della parte rinunciante.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha natura eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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