Cassazione Civile, Ordinanza n. 25057/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel settore industriale aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica versata per il periodo giugno 2010-marzo 2012, sostenendo che il tributo fosse incompatibile con la disciplina unionale sulle accise. L'Ufficio doganale aveva respinto l'istanza sia perché la società non era, a suo dire, soggetto passivo legittimato al rimborso, sia perché il tributo era ritenuto compatibile con il diritto europeo. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, affermando che il rimborso spettasse anche al consumatore finale che avesse sopportato economicamente il tributo e che l'addizionale dovesse essere disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/CE. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che il rimborso spetta solo al fornitore soggetto passivo dell'imposta e che il consumatore deve agire, al più, verso il fornitore con ripetizione dell'indebito; violazione dell'art. 6 d.l. n. 511 del 1988, contestando l'affermazione di incompatibilità della addizionale provinciale con il diritto unionale; violazione dell'art. 288 TUE e dell'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, contestando la pretesa efficacia diretta della direttiva. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha ribadito che, per le addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto obbligato verso l'Amministrazione finanziaria è il fornitore, mentre il consumatore finale, che sopporta l'onere solo per rivalsa economica, non è legittimato in via ordinaria a chiedere il rimborso all'Erario. Solo in via eccezionale il consumatore può rivolgersi direttamente all'Amministrazione se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, in ossequio al principio di effettività della tutela. Ritenuta erronea la decisione della CTR sulla legittimazione del consumatore finale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. n. 504 del 1995
Il rimborso delle accise indebitamente pagate spetta, in via ordinaria, al soggetto passivo obbligato verso l'Amministrazione finanziaria; il consumatore finale può agire direttamente solo in via eccezionale, se prova l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore.
È la base normativa dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, ma nel caso la questione di compatibilità con il diritto UE è rimasta assorbita.
art. 288 TUE
Richiamato per contestare la natura auto-esecutiva attribuita alla direttiva, ma il motivo è stato assorbito.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
La Corte non si è pronunciata nel merito sulla sua efficacia diretta nel caso concreto, perché il motivo è stato assorbito; la decisione si è fondata sulla legittimazione al rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA
Richiamato nel ricorso per sostenere che l'addebito al consumatore deriva da rivalsa del fornitore e non da un rapporto tributario diretto con l'Erario.
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato incidentalmente nel confronto con precedente giurisprudenza sulla giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- In materia di accise e addizionali sull'energia elettrica, il rapporto tributario con l'Amministrazione intercorre tra l'Erario e il fornitore/soggetto passivo, mentre il consumatore finale resta estraneo al rapporto d'imposta, pur sopportando economicamente il tributo per effetto della rivalsa.
- Il consumatore finale che abbia subito il ribaltamento economico dell'imposta non dispone, di regola, dell'azione di rimborso verso l'Amministrazione finanziaria; deve prima esperire l'ordinaria ripetizione dell'indebito verso il fornitore.
- La legittimazione diretta del consumatore al rimborso nei confronti dell'Amministrazione costituisce rimedio eccezionale e subordinato alla prova dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, secondo il principio di effettività della tutela.
- La eventuale incompatibilità della norma interna con il diritto unionale non basta, da sola, a fondare la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario.
- Quando la questione decisiva è la legittimazione al rimborso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda.
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