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Sentenza

Sentenza del 23/11/2017 n. 4859 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Esterovestizione - Paesi a fiscalità privilegiata - Presunzione residenza Italiana.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2009, contestando la presunta esterovestizione e sostenendo l'effettività della propria residenza nel Principato di Monaco. Ha inoltre contestato l'imputazione a suo carico delle movimentazioni bancarie riferibili a società italiane, la rilevanza dei prelevamenti e la ricostruzione del reddito. L'Agenzia sosteneva invece che il principale centro degli affari, degli interessi e della vita personale del contribuente fosse rimasto in Italia, sulla base della presenza di un'abitazione e dei familiari, dell'attività imprenditoriale svolta in Italia, dell'utilizzo prevalente di carte e conti in Italia, della documentazione bancaria ricevuta presso un indirizzo italiano e del controllo di società italiane utilizzate come schermi societari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto provata dall'Ufficio la residenza effettiva in Italia e non sufficienti le prove contrarie prodotte dal contribuente, quali carta di residenza monegasca, contratto di locazione, fatture per utenze, rapporti bancari e accessi al Casinò. Sono state ritenute legittime anche l'imputazione delle movimentazioni dei conti societari, la presunzione sui prelevamenti non giustificati e la ricostruzione del reddito, non essendo stata fornita adeguata prova dell'estraneità delle operazioni all'attività del contribuente. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto ministeriale.

    L'iscrizione all'AIRE o il trasferimento formale all'estero non sono sufficienti, da soli, a escludere la residenza fiscale italiana. Quando opera la presunzione prevista per il trasferimento verso Stati a fiscalità privilegiata, il contribuente deve dimostrare che il trasferimento è effettivo e che all'estero si trova il principale centro dei suoi affari e interessi.

  • Articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009

    Le consistenze, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    Le attività finanziarie detenute in Paesi considerati fiscalmente privilegiati e non dichiarate possono essere presunte derivare da redditi non tassati. La presunzione è relativa e può essere superata con documentazione idonea e specifica.

  • Articolo 32, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973

    Anche per i prelevamenti non giustificati vige la presunzione legale relativa, in base alla quale essi vengono considerati ricavi, salvo la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria.

    I prelevamenti bancari non adeguatamente giustificati possono essere considerati ricavi nell'ambito dell'accertamento, purché il contribuente non dimostri in modo analitico la loro diversa destinazione.

  • Articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 167/1990

    La violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero rileva ai fini dell'applicazione delle presunzioni fiscali sulle attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'anagrafe italiana, l'iscrizione all'AIRE, un contratto di locazione estero o una carta di residenza straniera non dimostrano da soli il trasferimento della residenza fiscale: occorre provare concretamente lo spostamento all'estero del centro principale della vita personale, economica e professionale.
  • La residenza fiscale viene valutata considerando il quadro complessivo degli elementi, non singoli indizi isolati. Presenza abituale in Italia, disponibilità di un'abitazione, familiari residenti in Italia, gestione di imprese italiane, utilizzo dei conti e svolgimento dell'attività economica possono prevalere sulle formalità del trasferimento.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi positivi e coerenti sulla permanenza della residenza in Italia, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, documentata e analitica; la mera contestazione dei singoli indizi normalmente non è sufficiente.
  • I conti intestati a società formalmente autonome possono essere imputati al contribuente se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, che le società sono meri schermi e che il contribuente ne esercita sostanzialmente la gestione o ne dispone delle risorse.
  • Le movimentazioni bancarie, inclusi i prelevamenti, devono essere giustificate con documentazione idonea e riferibile alla singola operazione; in mancanza, possono concorrere alla ricostruzione presuntiva dei ricavi o del reddito.
  • Per contrastare efficacemente un accertamento di esterovestizione è opportuno conservare prove convergenti della vita effettiva all'estero, come abitazione realmente utilizzata, utenze e spese ordinarie, permanenza documentata, attività lavorativa o imprenditoriale svolta all'estero, relazioni familiari e sociali e assenza di una gestione sostanziale degli affari dall'Italia.

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