Sentenza del 23/11/2017 n. 887 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma - Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale - Margine discrezionale degli Stati membri - Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva emesso una fattura di 35.000 euro verso un cliente successivamente dichiarato fallito. Non avendo ricevuto il pagamento, aveva ridotto la base imponibile IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la rettifica, ritenendo che essa fosse possibile soltanto dopo la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale o esecutiva, ossia dopo il riparto finale dell'attivo o la definitività del decreto di chiusura del fallimento. Il giudice nazionale ha chiesto se tale disciplina fosse compatibile con i principi di proporzionalità, effettività e neutralità dell'IVA, considerato che le procedure concorsuali italiane potevano durare anche oltre dieci anni.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva consente agli Stati membri di limitare temporaneamente la riduzione della base imponibile per tenere conto dell'incertezza circa il carattere definitivo del mancato pagamento, ma non consente di escluderla o di subordinarla a condizioni eccessivamente gravose. Una procedura concorsuale potenzialmente superiore a dieci anni impone al contribuente un ingiustificato svantaggio finanziario e viola il principio di neutralità dell'IVA e l'obiettivo di armonizzazione fiscale. Pertanto, lo Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale di durata potenzialmente così lunga. La Corte ha suggerito che gli Stati possano consentire la rettifica già quando esista una ragionevole probabilità di mancato pagamento prolungato, prevedendo eventualmente una successiva rettifica in aumento se il pagamento viene effettuato.
Norme richiamate
Articolo 11, parte C, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma.
La regola generale impone la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non viene percepito; la deroga per il mancato pagamento deve essere interpretata restrittivamente e non può protrarsi oltre quanto necessario per gestire l'incertezza sull'irrecuperabilità definitiva del credito.
Articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972
Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione ... per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
La disposizione italiana, come interpretata dall'amministrazione e dai giudici nazionali, subordinava la rettifica IVA alla conclusione infruttuosa della procedura concorsuale. Tale applicazione è risultata incompatibile con il diritto dell'Unione quando la procedura poteva durare oltre dieci anni.
Principio di neutralità dell'IVA
L'imprenditore, in quanto collettore dell'imposta per conto dello Stato, deve essere sgravato dall'onere dell'IVA non effettivamente incassata, salvo limitazioni temporanee e proporzionate giustificate dall'incertezza sul pagamento.
Principio di proporzionalità
Le misure nazionali devono essere idonee a prevenire il rischio di rettifiche premature, ma non possono imporre al contribuente un'attesa sproporzionata o un onere finanziario eccedente rispetto a tale obiettivo.
Massime di principio
- Gli Stati possono rinviare la riduzione dell'IVA su crediti non pagati per evitare rettifiche basate su un mancato pagamento solo temporaneo, ma non possono rendere il recupero dell'imposta praticamente impossibile o eccessivamente tardivo.
- Una condizione collegata alla chiusura definitiva della procedura concorsuale deve essere valutata alla luce della sua durata concreta e prevedibile: se può protrarsi per molti anni, può violare neutralità e proporzionalità.
- È compatibile con il diritto dell'Unione un sistema che consenta la rettifica quando vi sia una ragionevole probabilità di mancato pagamento prolungato, prevedendo una rettifica successiva in aumento qualora il debitore paghi.
- Il contribuente non dovrebbe sostenere per un periodo irragionevole il finanziamento dell'IVA mai incassata, poiché l'imposta deve gravare sul consumo effettivo e non sul soggetto che la riscuote per conto dello Stato.
- In casi analoghi occorre verificare la normativa nazionale, la durata prevedibile della procedura, le prove dell'irrecuperabilità o della probabilità di mancato pagamento e l'esistenza di meccanismi di recupero dell'IVA tempestivi e reversibili.
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