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Sentenza

Sentenza del 23/11/2017 n. 1044 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Autotutela - Diniego - Impugnabilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rifiuto dell'amministrazione di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, mirando sostanzialmente a rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria contenuta nell'atto ormai non più impugnabile. La questione riguardava i limiti di impugnabilità del diniego di autotutela.

La decisione

Il diniego di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario soltanto per contestare specifici vizi di legittimità del rifiuto, e non per riproporre le questioni relative alla fondatezza dell'atto impositivo definitivo. In mancanza della prospettazione di un concreto interesse pubblico alla rimozione dell'atto, non è sufficiente invocare genericamente l'illegittimità dell'azione amministrativa. Ne consegue che l'impugnazione fondata sulla sola pretesa erroneità o infondatezza dell'atto definitivo non può essere accolta.

Norme richiamate

  • Principi giurisprudenziali in materia di autotutela tributaria

    Il provvedimento col quale l'amministrazione finanziaria manifesti il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è suscettibile di essere impugnato per contrastare la sola fondatezza della pretesa tributaria portata nell'atto passato in giudicato.

    Il diniego di autotutela non costituisce uno strumento per riaprire i termini di impugnazione o contestare nuovamente il merito di un atto impositivo ormai definitivo.

  • Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3698/2009 e n. 16097/2009

    Il diniego può essere impugnato soltanto per dedurre eventuali profili di legittimità del rifiuto.

    L'impugnazione deve riguardare il comportamento e la legittimità del diniego, non la pretesa tributaria originaria. I vizi dedotti devono essere concreti e specifici.

  • Cassazione n. 10020/2012, n. 11457/2010 e n. 15220/2012

    In assenza di prospettazione di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto divenuto definitivo, i profili di illegittimità devono essere concreti e non riferiti alla generica legalità dell'azione amministrativa.

    La mera asserzione che l'atto sia ingiusto o contrario alla legge non basta; occorre indicare specifiche ragioni di illegittimità del rifiuto e, ove necessario, un concreto interesse pubblico alla rimozione dell'atto definitivo.

Massime di principio

  • L'autotutela tributaria non può essere utilizzata come rimedio tardivo per impugnare un atto impositivo divenuto definitivo.
  • Il diniego di autotutela è contestabile solo per vizi propri del diniego, con censure specifiche, concrete e riferite all'esercizio del potere amministrativo.
  • La semplice fondatezza delle doglianze contro l'atto originario non rende automaticamente impugnabile il diniego di autotutela.
  • Quando l'atto è definitivo, è normalmente necessario dimostrare un interesse pubblico concreto alla sua rimozione; il richiamo astratto alla legalità non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra contestazione del tributo originario, ormai preclusa, e contestazione della legittimità del successivo rifiuto di autotutela.

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