Sentenza del 23/11/2017 n. 890 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Fissazione degli onorari minimi da parte di un'organizzazione di categoria di avvocati - Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi - Normativa nazionale sull'IVA compresa nel prezzo dei servizi e nell'esercizio di una professione liberale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le controversie riguardavano domande di ingiunzione di pagamento e, in particolare, il rimborso di onorari legali e la remunerazione di un consulente giuridico. La normativa bulgara imponeva onorari minimi fissati dal Consiglio superiore dell'ordine forense, vietando all'avvocato e al cliente di concordare importi inferiori, a pena di sanzioni disciplinari, e impedendo al giudice di liquidare spese inferiori a tali minimi. Il giudice chiedeva inoltre se fosse legittimo rimborsare gli onorari di un consulente giuridico e se l'inclusione dell'IVA negli onorari determinasse una doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato che il sistema degli onorari minimi obbligatori è idoneo a restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, poiché il Consiglio superiore dell'ordine forense opera come associazione di imprese e la normativa statale ne rafforza gli effetti. Tuttavia, ha rimesso al giudice nazionale la verifica concreta dell'esistenza di obiettivi legittimi e della necessità e proporzionalità delle restrizioni. La Corte ha invece stabilito che il diritto al rimborso degli onorari per l'assistenza prestata da un consulente giuridico non contrasta con il diritto dell'Unione. Infine, ha dichiarato incompatibile con la direttiva IVA l'inclusione dell'IVA negli onorari degli avvocati registrati quando ciò comporti una doppia imposizione. La quarta questione, relativa alla libera prestazione dei servizi, è stata dichiarata irricevibile perché le controversie erano interamente interne alla Bulgaria.
Norme richiamate
Articolo 101, paragrafo 1, TFUE
divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
Un sistema di onorari minimi obbligatori, fissati da un'organizzazione professionale privata e resi vincolanti dallo Stato, può costituire una restrizione della concorrenza.
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
obbligo di leale collaborazione
Gli Stati membri non possono adottare o mantenere misure che eliminino l'effetto utile delle regole di concorrenza dell'Unione, anche quando la restrizione deriva da una normativa nazionale.
Articolo 56, paragrafo 1, TFUE
libera prestazione dei servizi
La disposizione non è applicabile a controversie prive di qualunque elemento transfrontaliero; la questione è stata quindi dichiarata irricevibile.
Direttiva 77/249/CEE
La direttiva facilita la prestazione transfrontaliera dei servizi degli avvocati, ma non disciplina il rimborso giudiziale degli onorari dei consulenti giuridici.
Articolo 78, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Nella base imponibile devono essere compresi ... le imposte ... ad eccezione della stessa IVA
L'IVA non può essere trattata come una componente autonoma imponibile del compenso se tale meccanismo produce una doppia imposizione.
Articolo 78 del codice di procedura civile bulgaro
Prevede il rimborso delle spese legali secondo la soccombenza, ma vieta al giudice di scendere sotto il minimo tariffario e riconosce il rimborso anche per l'assistenza di consulenti giuridici a persone giuridiche e lavoratori autonomi commerciali.
Articolo 36 della legge bulgara sull'ordine forense
Consente la libera pattuizione degli onorari solo entro il limite minimo stabilito dal regolamento dell'ordine forense.
Regolamento bulgaro n. 1 sugli onorari minimi degli avvocati
L'importo minimo per le controversie considerate era di 300 leva bulgari
Il regolamento stabilisce tariffe minime vincolanti; la loro compatibilità con il diritto della concorrenza dipende dalla presenza di obiettivi legittimi, controlli pubblici effettivi e proporzionalità.
Massime di principio
- Una tariffa minima professionale imposta per legge o resa obbligatoria da un ordine professionale può restringere la concorrenza, soprattutto quando impedisce sia la libera contrattazione sia al giudice di liquidare importi inferiori.
- La restrizione non è automaticamente vietata: occorre verificare se persegue un obiettivo legittimo, come la qualità del servizio o l'accesso alla giustizia, e se è necessaria e proporzionata.
- Quando la determinazione delle tariffe è affidata a un organismo professionale composto dagli stessi operatori del settore, servono criteri legislativi precisi, controllo pubblico effettivo e potere decisionale finale dello Stato.
- Il rimborso delle spese per l'attività di un consulente giuridico interno può essere ammesso, se la normativa non impone né rafforza accordi anticoncorrenziali e non rientra nell'ambito specifico della direttiva 77/249.
- L'IVA deve essere calcolata in modo da evitare qualsiasi doppia imposizione: una normativa nazionale che includa l'IVA nel compenso e la sottoponga nuovamente a IVA è incompatibile con il principio di neutralità fiscale.
- Le libertà fondamentali dell'Unione, come la libera prestazione dei servizi, normalmente non si applicano a situazioni interamente interne prive di elementi transfrontalieri.
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