Sentenza del 23/11/2017 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Raddoppio dei termini - Necessità previa presentazione denuncia penale - Deposito in giudizio della denuncia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini non può essere validamente applicato quando l'Amministrazione non dimostra che la denuncia penale sia stata presentata entro il termine ordinario e non la deposita nel giudizio tributario. In tale situazione il giudice non può verificare la sussistenza del presupposto legale e l'accertamento notificato oltre il termine ordinario risulta tardivo e illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. L'Ufficio può beneficiare del raddoppio solo se la denuncia per un reato tributario è stata presentata entro la scadenza del termine ordinario previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Inoltre, la denuncia deve essere depositata in giudizio, poiché il giudice tributario deve poter verificare concretamente l'esistenza e la tempestività della condizione che consente di notificare l'accertamento oltre il termine ordinario.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 600/1973
Il termine ordinario per la notifica degli avvisi di accertamento, soggetto a raddoppio in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è stata presentata entro la scadenza del termine ordinario. La tempestività della denuncia costituisce quindi una condizione necessaria per la validità dell'accertamento notificato oltre tale termine.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non è automatico: l'Amministrazione deve dimostrare la presenza dei relativi presupposti.
- La denuncia penale deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento; una denuncia successiva non legittima il raddoppio.
- Nel giudizio tributario l'Ufficio deve depositare la denuncia o fornire elementi documentali idonei a dimostrarne l'esistenza e la tempestività.
- Se manca la prova della denuncia tempestiva, il giudice non può verificare il presupposto del raddoppio e l'accertamento notificato oltre il termine ordinario può essere annullato per tardività.
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