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Sentenza

Sentenza del 23/11/2017 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Accertamento - Accesso breve - Inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, affermando che, anche in caso di accesso breve, l'Ufficio deve redigere il processo verbale di chiusura delle attività e attendere 60 giorni prima di notificare l'atto impositivo. Il termine dilatorio è stato ritenuto necessario anche per l'IVA, senza distinzione basata sulla natura o sulle modalità della verifica.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dopo un accesso breve presso la sede del contribuente, sostenendo che l'Ufficio non avesse redatto e notificato il processo verbale di chiusura delle attività né rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. La contestazione riguarda anche l'IVA, tributo armonizzato per il quale il termine deve essere rispettato indipendentemente dalla tipologia di verifica, inclusa la verifica cosiddetta "a tavolino".

Norme richiamate

  • Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e la notifica dell'avviso di accertamento

    La norma impone, in presenza di accessi o verifiche presso la sede del contribuente, la redazione del processo verbale di chiusura delle attività e il rispetto di un termine di 60 giorni prima dell'emissione o notificazione dell'accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza previste dalla legge.

  • Disciplina dell'IVA quale tributo armonizzato

    Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, il rispetto del contraddittorio e del termine dilatorio è stato considerato necessario anche quando l'attività dell'Ufficio sia qualificata come verifica "a tavolino", senza che rilevi la denominazione formale dell'accesso o del controllo.

Massime di principio

  • Un accesso breve presso la sede del contribuente può far scattare gli obblighi procedurali previsti per le verifiche fiscali, inclusa la redazione del processo verbale di chiusura.
  • Prima della notifica dell'accertamento deve essere rispettato il termine dilatorio di 60 giorni, salvo che l'Amministrazione dimostri una specifica e motivata ragione di urgenza.
  • Per gli accertamenti IVA, il termine dilatorio e le garanzie del contraddittorio assumono particolare rilievo perché l'IVA è un tributo armonizzato.
  • La qualificazione dell'attività come controllo "a tavolino" non esclude automaticamente l'applicazione delle garanzie procedurali, soprattutto quando vi sia stato un accesso fisico presso la sede del contribuente.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare la data di chiusura delle operazioni, l'eventuale esistenza del processo verbale, la data di notifica dell'accertamento e la presenza di concrete ragioni di urgenza.

Testo integrale

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