Sentenza del 23/11/2017 n. 888 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Fiscalità diretta - Imposta sulle società - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 10, paragrafo 2 - Giurisdizione fiscale - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni - Imposte sui redditi derivanti da attività economiche - Stabile organizzazione non residente trasferita ad altra società anch'essa non residente - Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze in occasione del conferimento di attivi - Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata dall'anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze - Riscossione dell'imposta da assolvere nell'esercizio fiscale di effettuazione dell'operazione di conferimento di attivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A Oy aveva trasferito, mediante conferimento di attivi, una propria stabile organizzazione situata in Austria a una società austriaca, ricevendo in cambio partecipazioni. La normativa finlandese prevedeva la tassazione immediata, nell'esercizio 2006, delle plusvalenze latenti generate dalla stabile organizzazione e la riscossione immediata dell'imposta. La società contestava tale disciplina perché, in una corrispondente operazione interna, la tassazione sarebbe stata differita fino alla successiva cessione degli attivi. Sosteneva quindi che la normativa costituisse una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 49 TFUE osta alla normativa nazionale. Lo Stato finlandese può determinare l'imposta sulle plusvalenze maturate prima del trasferimento, per preservare la propria potestà impositiva, e può prevedere la detrazione dell'imposta eventualmente dovuta nello Stato della stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva fusioni. Tuttavia, non può imporre necessariamente il pagamento immediato quando, in una situazione interna comparabile, la tassazione sarebbe differita fino alla realizzazione effettiva delle plusvalenze. Deve essere lasciata al contribuente la scelta tra pagamento immediato e pagamento differito, eventualmente con interessi e obblighi amministrativi di monitoraggio. Il rinvio delle spese è stato rimesso al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 49 TFUE
La Corte ha interpretato l'articolo 49 TFUE nel senso che osta a una normativa che imponga la tassazione immediata senza consentire il differimento dell'imposta.
La libertà di stabilimento vieta allo Stato di origine di adottare misure che rendano meno conveniente per una società residente esercitare attività economiche in un altro Stato membro. Una disparità temporale nella riscossione dell'imposta può costituire una restrizione.
Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 90/434/CEE
Lo Stato membro della società conferente ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione emersi in occasione del conferimento, purché riconosca la detrazione dell'imposta che avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato della stabile organizzazione.
La disposizione autorizza lo Stato della società conferente a tassare le plusvalenze maturate nella propria giurisdizione fiscale e impone il riconoscimento del credito d'imposta previsto. Non disciplina però il momento della riscossione, che deve essere stabilito nel rispetto delle libertà fondamentali dell'Unione.
Articolo 2, lettera c), della direttiva 90/434/CEE
Conferimento d'attivo: operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un'altra società mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria.
L'operazione effettuata da A Oy è stata qualificata come conferimento d'attivo rientrante nell'ambito della direttiva fusioni.
Articolo 52 e, terzo comma, dell'EVL finlandese
Il presunto prezzo di cessione degli attivi e gli accantonamenti dedotti sono imputati ai redditi imponibili della società conferente; dall'imposta finlandese viene detratta l'imposta che sarebbe stata assolta nello Stato della stabile organizzazione.
La norma finlandese attuava la facoltà prevista dalla direttiva, ma risultava incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui imponeva la riscossione immediata senza offrire un'opzione di pagamento differito.
Massime di principio
- Uno Stato membro può tassare le plusvalenze latenti maturate mentre gli attivi rientravano nella sua potestà impositiva, anche se gli attivi vengono trasferiti a una società estera.
- La tassazione immediata può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento quando, in una situazione interna comparabile, il pagamento sarebbe rinviato fino alla realizzazione effettiva della plusvalenza.
- Per rispettare il principio di proporzionalità, il contribuente deve normalmente poter scegliere tra il pagamento immediato e il pagamento differito, eventualmente accompagnato da interessi e obblighi informativi.
- Il riconoscimento di un credito d'imposta per evitare la doppia imposizione non corregge, da solo, l'illegittimità derivante dall'obbligo di pagamento immediato.
- La tutela della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri è un obiettivo legittimo, ma non consente misure più restrittive di quanto necessario.
- Gli obblighi di controllo, comunicazione e monitoraggio possono rendere praticabile il differimento senza compromettere la successiva riscossione dell'imposta.
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