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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28523/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un immobile sito in Latina. L'ente proprietario sosteneva che dovesse applicarsi un valore catastale/rendita inferiore, pari a euro 395.488,63, in quanto tale valore sarebbe stato già definitivamente accertato con precedenti sentenze passate in giudicato, riferite ad annualità anteriori. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, ritenendo operante il giudicato esterno. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio, chiedendo di verificare se, nelle annualità 1998-2002 poste a base dei giudicati invocati, l'immobile fosse già destinato a uso commerciale. Riassunta la causa, la CTR aveva però rigettato l'appello dell'ente, valorizzando la stipula nel 2007 di un contratto di locazione ad uso commerciale e affermando che ciò escludeva l'ultrattività del giudicato esterno; aveva inoltre ritenuto corretta l'applicazione della rendita originaria più elevata. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) omesso esame di fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 2909 c.c., per non essersi la CTR conformata al principio di diritto del precedente rinvio e per avere omesso di accertare la destinazione commerciale dell'immobile nel periodo 1998-2002; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerarsi vincolata dai precedenti giudicati sulla rendita catastale e che solo l'Agenzia del Territorio avrebbe potuto modificarla; 3) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 7 l. 212/2000.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR, in sede di rinvio, non si fosse attenuta al principio di diritto precedentemente enunciato, poiché aveva fondato il rigetto sulla sola circostanza, già incontestata, della stipula nel 2007 di un contratto di locazione commerciale, senza verificare il dato decisivo richiesto: se l'immobile fosse già destinato a uso commerciale nelle annualità 1998-2002 poste a base dei giudicati invocati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione della vincolatività del giudicato dipendeva proprio dall'esito dell'accertamento sulla destinazione d'uso nel periodo considerato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché non era stato adeguatamente trascritto l'avviso di accertamento né dimostrato che la doglianza fosse stata ritualmente riproposta nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato come fondamento dei diversi vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è scrutinabile in cassazione solo se la domanda o eccezione era stata ritualmente proposta e il ricorso la riproduce in modo specifico.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può operare in materia tributaria solo nei limiti in cui il fatto accertato abbia efficacia permanente o pluriennale; non si estende automaticamente a fattispecie suscettibili di variazione annuale.

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il vincolo derivante dai precedenti giudicati sulla rendita catastale; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 7, L. 212/2000

    Invocato per la dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenze di specificità e autosufficienza.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    Men ionato come disposizione di esenzione ICI che la CTR avrebbe dovuto valutare alla luce del fatto storico sulla destinazione d'uso dell'immobile.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno non esplica efficacia espansiva illimitata nelle imposte periodiche: esso vincola solo se l'accertamento riguarda fatti a efficacia permanente o pluriennale, oppure rapporti ad esecuzione prolungata, mentre resta escluso per fattispecie tendenzialmente variabili anno per anno.
  • Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio indicando uno specifico accertamento di fatto, il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato e non può sostituire quel rilievo con un diverso fatto, ancorché non contestato, che non risolva il quesito demandato.
  • La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta nel merito e sia trascritta nel ricorso con precisione sufficiente a consentire il controllo diretto del fatto processuale.
  • Nei giudizi relativi a imposte immobiliari, la rilevanza del giudicato su precedenti annualità va verificata con riferimento al fatto storico e alla sua permanenza nel tempo, non alla sola astratta qualificazione del bene o al mero valore catastale, se questo dipende da presupposti di fatto potenzialmente mutevoli.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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