Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13497/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di 77 cartelle di pagamento, contestando in particolare la ritualità delle notifiche delle cartelle e dell'ipoteca. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione è stata rovesciata, ritenendosi valide le notifiche effettuate a persona qualificatasi come portiere del condominio, e comunque non applicabile ratione temporis l'obbligo di invio della raccomandata informativa previsto dalla disciplina introdotta nel 2008 per le notifiche postali. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c., 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 890/1982, per irritualità della notifica dell'iscrizione ipotecaria al portiere; 2) violazione delle stesse norme per mancanza di ricerche del destinatario e della qualità della ricevente; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 139 c.p.c. e della disciplina sulla notificazione, per erronea valutazione delle prove e per avere la CTR ritenuto portiere una soggetto che, secondo la contribuente, non lo era in concreto; 4) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973 per illegittimità dell'ipoteca in difetto di notifica dell'avviso e per decadenza; 5) violazione dell'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 per omessa indicazione del termine di impugnazione nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la CTR nel negare l'applicabilità della disciplina sulla raccomandata informativa introdotta dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982 per le notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008 in poi. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati il secondo e il terzo motivo: il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti del procedimento notificatorio; il terzo perché formulato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare la valutazione delle prove, e comunque perché la CTR aveva preso in esame la doglianza. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo, poiché la CTR non li aveva esaminati avendo dichiarato tardiva l'impugnazione dell'ipoteca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, l'obbligo di invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982 opera solo per le notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto la norma.
  • Quando si contesta in cassazione la ritualità di una notifica, il ricorso deve essere autosufficiente: è necessario trascrivere gli atti e le relate del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della fondatezza della censura sulla sola base del ricorso.
  • Non è ammissibile dedurre come violazione di legge un vizio che in realtà attiene alla mera valutazione delle risultanze istruttorie, salvo che sia denunciato un effettivo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le questioni assorbite da una decisione preliminare del giudice di merito restano estranee al sindacato di legittimità fino a quando non venga superata quella ragione assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.