Cassazione Civile, Ordinanza n. 13497/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di 77 cartelle di pagamento, contestando in particolare la ritualità delle notifiche delle cartelle e dell'ipoteca. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione è stata rovesciata, ritenendosi valide le notifiche effettuate a persona qualificatasi come portiere del condominio, e comunque non applicabile ratione temporis l'obbligo di invio della raccomandata informativa previsto dalla disciplina introdotta nel 2008 per le notifiche postali. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c., 25, 26, 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 890/1982, per irritualità della notifica dell'iscrizione ipotecaria al portiere; 2) violazione delle stesse norme per mancanza di ricerche del destinatario e della qualità della ricevente; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 139 c.p.c. e della disciplina sulla notificazione, per erronea valutazione delle prove e per avere la CTR ritenuto portiere una soggetto che, secondo la contribuente, non lo era in concreto; 4) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973 per illegittimità dell'ipoteca in difetto di notifica dell'avviso e per decadenza; 5) violazione dell'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 per omessa indicazione del termine di impugnazione nella comunicazione di iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la CTR nel negare l'applicabilità della disciplina sulla raccomandata informativa introdotta dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982 per le notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008 in poi. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati il secondo e il terzo motivo: il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti del procedimento notificatorio; il terzo perché formulato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare la valutazione delle prove, e comunque perché la CTR aveva preso in esame la doglianza. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo, poiché la CTR non li aveva esaminati avendo dichiarato tardiva l'impugnazione dell'ipoteca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di notifica e dal giudice di merito per la ritualità della notificazione a persona qualificatasi come portiere
invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le norme sulla cartella e sugli atti della riscossione
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le norme sulla notifica degli atti della riscossione; la Corte distingue la notificazione diretta da quella a mezzo posta disciplinata dalla l. n. 890/1982
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di avviso al contribuente prima dell'esecuzione dell'iscrizione ipotecaria
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di iscrizione ipotecaria a garanzia del credito erariale
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti tributari
art. 7, comma 6, l. n. 890 del 1982
la Corte afferma che l'obbligo di invio della raccomandata informativa si applica solo alle notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007
norma introduttiva della disciplina sulla raccomandata informativa nelle notifiche postali
art. 36, comma 2-quinquies, d.l. n. 248 del 2007
la Corte lo richiama per affermare la decorrenza temporale della nuova disciplina
art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di indicare il termine per impugnare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la memoria depositata
Massime di principio
- In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, l'obbligo di invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982 opera solo per le notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto la norma.
- Quando si contesta in cassazione la ritualità di una notifica, il ricorso deve essere autosufficiente: è necessario trascrivere gli atti e le relate del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della fondatezza della censura sulla sola base del ricorso.
- Non è ammissibile dedurre come violazione di legge un vizio che in realtà attiene alla mera valutazione delle risultanze istruttorie, salvo che sia denunciato un effettivo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Le questioni assorbite da una decisione preliminare del giudice di merito restano estranee al sindacato di legittimità fino a quando non venga superata quella ragione assorbente.
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