Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il beneficio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro i dinieghi di rimborso. Ha inoltre posto le spese di legittimità a carico della società, compensando quelle dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall’Ufficio delle Dogane, a tre istanze di rimborso presentate da una società di trasporto pubblico locale per il 1°, 2° e 4° trimestre 2016, relative al credito d’imposta/agevolazione sulle accise del gasolio commerciale previsto per taluni veicoli impiegati nel trasporto persone. I mezzi erano originariamente immatricolati in categoria Euro 2; successivamente la società vi aveva installato filtri antiparticolato (FAP), ottenendo l’annotazione di inquadramento in categoria superiore solo ai fini delle emissioni di particolato, con indicazione in carta di circolazione di Euro 3 o Euro 5 ai soli fini ambientali. La CTR Piemonte aveva ritenuto che tale successivo adeguamento fosse sufficiente a consentire il beneficio fiscale. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 645, l. 208/2015, della direttiva 1999/96/CE, del d.m. trasporti n. 39/2008 e dell’art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che l’agevolazione non spettasse ai veicoli originariamente Euro 2, anche se dotati di FAP e successivamente classificati, ai soli fini delle emissioni, come Euro 3 o Euro 5.
Norme richiamate
art. 1, comma 645, L. 208/2015
"non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"
la previsione agevolativa va letta in senso restrittivo: esclude dal beneficio i veicoli originariamente classificati Euro 2 o inferiori, senza che l’installazione successiva di FAP possa mutare tale esclusione ai fini fiscali.
la disposizione, che ha poi trasfuso il regime agevolativo, conferma l’esclusione dei veicoli Euro 2 o inferiori dal novero dei mezzi ammessi al trattamento di favore.
Direttiva 1999/96/CE
richiamata quale fonte del sistema delle categorie Euro e dei parametri emissivi, non come norma idonea a trasformare la classificazione fiscale del veicolo per effetto di interventi successivi.
Direttiva 2007/46/CE
la procedura di omologazione CE verifica la conformità del veicolo a una pluralità di requisiti tecnici e ambientali; la classificazione Euro discende dalla conformità originaria ai limiti previsti al momento dell’immatricolazione.
l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato determina un diverso inquadramento solo ai fini dell’inquinamento da particolato e non comporta equiparazione piena ai veicoli di categoria Euro 3 o superiore.
le norme che prevedono agevolazioni fiscali, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, quando la norma individua in modo tassativo le categorie ammesse al beneficio, non è consentito ampliare l’ambito applicativo né mediante analogia né mediante interpretazione estensiva.
- L’installazione successiva di un dispositivo volto a ridurre un singolo parametro emissivo non equivale, di regola, a una nuova classificazione complessiva del veicolo ai fini fiscali, se la disciplina tecnica prevede che il diverso inquadramento operi solo per quel parametro specifico.
- La classificazione Euro rilevante per il trattamento fiscale si collega alla omologazione e alla categoria originaria del mezzo, non a un miglioramento ambientale successivo che non incida su tutti i requisiti richiesti dalla categoria superiore.
- Quando il fatto storico è pacifico e la questione è solo di diritto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito senza rinvio.
- Le norme agevolative di imposta, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente secondo il tenore letterale e non possono essere estese a situazioni non espressamente contemplate.
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