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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27396/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento ex legge Pinto promosso per ottenere l'equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2007 davanti al giudice di pace e definito nel 2018 con estinzione. La corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il decreto che aveva respinto la domanda, ritenendo: a) che il processo presupposto fosse estinto per inattività delle parti e quindi operasse la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001; b) che la domanda fosse comunque tardiva, perché proposta oltre sei mesi dalla definitività del provvedimento estintivo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: primo, erronea interpretazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), sostenendo che l'estinzione non derivasse da inattività ma dalla mancata comparizione dopo un bonario accordo/transazione intervenuto tra le parti; secondo, violazione dell'art. 4 l. n. 89/2001, perché il provvedimento estintivo sarebbe divenuto definitivo solo dopo il decorso del termine per impugnarlo, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, chiarendo che il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda ex legge Pinto decorre dalla definitività del provvedimento presupposto, da collocare allo spirare del termine per proporre l'impugnazione ordinaria; la corte d'appello aveva quindi erroneamente ravvisato la tardività della domanda, non considerando che il provvedimento di estinzione aveva contenuto sostanziale di sentenza ed era impugnabile nei termini ordinari. Tuttavia, la Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la mancata comparizione delle parti che conduce all'estinzione ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. rientra nelle ipotesi di estinzione per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c. e che, in base all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, superabile solo con prova contraria apprezzata dal giudice di merito. Poiché il primo motivo non superava tale valutazione di merito e la doglianza sulla transazione non era idonea a escludere automaticamente la presunzione, il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale del Ministero, proposto in via subordinata, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo"

    La disposizione introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale quando il processo si estingue per rinuncia o inattività delle parti; la mancata comparizione che conduce all'estinzione ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. rientra in tale ipotesi. La presunzione incide sul riparto dell'onere della prova e può essere superata solo con prova contraria valutata dal giudice di merito.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    Il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento presupposto, cioè dallo spirare del termine per proporre l'impugnazione ordinaria.

  • artt. 181 e 309 c.p.c.

    La mancata comparizione delle parti può determinare l'estinzione del processo per inattività delle parti e la cancellazione della causa dal ruolo.

  • art. 307 c.p.c.

    Le ipotesi di estinzione per mancata comparizione o inattività delle parti rientrano nell'estinzione per inattività disciplinata dalla norma.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il provvedimento di estinzione, avendo contenuto sostanziale di sentenza, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario applicabile ratione temporis.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'apprezzamento della prova contraria rispetto alla presunzione di insussistenza del pregiudizio è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione in cassazione di fatti come la transazione richiede specifica indicazione della loro deduzione nel giudizio di merito.

  • artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che regolano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione nel regime applicabile ratione temporis.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Rileva quale norma transitoria per l'applicazione del rito di trattazione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si fa luogo alla dichiarazione sul contributo unificato perché il procedimento è esente dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la mancata comparizione delle parti che sfocia in estinzione del processo integra, di regola, un'ipotesi di estinzione per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 c.p.c., con conseguente applicabilità della presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo è una presunzione iuris tantum: il giudice può fondarsi su di essa anche in via esclusiva, ma deve considerare eventuali elementi contrari; il relativo apprezzamento è valutazione di fatto riservata al merito e censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
  • La transazione o il bonario accordo intervenuti in corso di causa non escludono automaticamente l'operatività della presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), se il processo viene comunque abbandonato e si estingue per inattività; essi possono al più costituire un elemento di prova contraria da valutare in concreto.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto, da individuarsi nello spirare del termine per proporre l'impugnazione ordinaria, anche quando il provvedimento di estinzione abbia sostanza di sentenza.
  • La deduzione in cassazione di fatti sopravvenuti o circostanze idonee a superare la presunzione legale richiede specifica allegazione e rispetto dell'onere di indicazione degli atti e dei fatti rilevanti già emersi nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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