Sentenza del 21/06/2016 n. 12777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 239.169,73 per Irpeg, interessi e sanzioni, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 dopo il controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 1999. L'Agenzia sosteneva che la società, non avendo dichiarato la propria operatività e avendo calcolato il reddito minimo presunto, fosse soggetta alla disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, senza necessità di un ulteriore accertamento. Contestava inoltre la rilevanza attribuita dai giudici di merito alla mancata comunicazione preventiva e alla mancata richiesta di chiarimenti. La società, invece, sosteneva l'illegittimità della pretesa, anche perché si trattava di un'impresa industriale in stato di crisi e temporaneamente incapace di svolgere la propria attività caratteristica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. I motivi censuravano soltanto alcune delle rationes decidendi della sentenza della C.T.R., ma non attaccavano l'autonoma e sufficiente motivazione secondo cui la società, essendo un'impresa industriale in crisi e non una società meramente interposta o priva di attività, non rientrava nella disciplina delle società di comodo. La Corte ha inoltre ribadito che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis può essere impugnata anche nel merito, poiché costituisce il primo atto impositivo nei confronti del contribuente, e che l'Amministrazione deve provare i presupposti sostanziali della pretesa. Non sono state liquidate spese, poiché la società non si è difesa in cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Controllo automatizzato e iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione.
La cartella emessa all'esito del controllo automatizzato non è necessariamente una mera richiesta di pagamento: quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata, può essere impugnata anche per contestare il merito dell'imposizione.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Disciplina delle società non operative o società di comodo e determinazione del reddito minimo presunto.
La presunzione di non operatività e di reddito minimo deve essere applicata verificando concretamente i presupposti della disciplina. Una società industriale temporaneamente inattiva per una situazione di crisi può dimostrare di non essere una società di comodo.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 37, punto 4
L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente di chiarimenti da inviare entro sessanta giorni.
Quando la pretesa richiede un vero accertamento fondato sulla disciplina delle società non operative, la preventiva instaurazione del contraddittorio può costituire un adempimento necessario a pena di nullità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
La norma può essere utilizzata nell'ambito dell'accertamento del reddito delle società non operative, ma ciò non elimina la necessità di verificare i presupposti sostanziali della pretesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Impugnabilità degli atti tributari, inclusa la cartella di pagamento.
La cartella può essere impugnata non solo per vizi formali propri, ma anche per contestare la fondatezza della pretesa quando rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente.
L'autorità della cosa giudicata fa stato tra le parti.
La censura relativa al giudicato interno non è stata decisiva, poiché il ricorso non ha comunque contestato tutte le autonome motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve contestare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola motivazione indipendente resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La cartella derivante da controllo automatizzato può essere contestata anche nel merito quando è il primo atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa fiscale.
- Nelle controversie sulle società di comodo, l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti della non operatività e della determinazione del reddito minimo, mentre il contribuente può provare circostanze oggettive, come crisi aziendale o temporanea impossibilità di svolgere l'attività, idonee a escludere l'applicazione della disciplina.
- La comunicazione preventiva e la richiesta di chiarimenti devono essere distinte: la prima può riguardare il controllo automatizzato, mentre la seconda è collegata al contraddittorio richiesto prima di un accertamento fondato sulla disciplina delle società non operative.
- Quando l'Amministrazione utilizza dati presenti nella dichiarazione, ciò non impedisce al contribuente di contestare in giudizio l'erronea applicazione della norma o l'inesistenza dei presupposti sostanziali dell'imposizione.
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