Cassazione Civile, Ordinanza n. 16085/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di maggior reddito d’impresa e maggiori ricavi relativi all’anno d’imposta 1997. L’Ufficio aveva ricostruito il volume d’affari sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta in verifica (block notes), dei riscontri sulle movimentazioni di conti correnti intestati al contribuente e di un ricarico medio ponderato applicato alla merce venduta. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo in primo grado e poi in appello l’annullamento dell’accertamento; la prima sentenza di appello era stata però cassata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione e rinvio alla CTR. In sede di rinvio, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo sulla base delle movimentazioni bancarie non annotate e della documentazione extracontabile, oltre che corretto il criterio di determinazione della percentuale di ricarico. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato: 1) la pretesa non conformità a legge degli elementi posti a base della rideterminazione dei ricavi, sostenendo che non fossero utilizzabili come presunzioni semplici idonee a disattendere la contabilità e che fosse illegittimo il metodo di calcolo del ricarico; 2) la violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla motivazione per relationem della prima sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che nel giudizio di rinvio non era più contestabile la legittimità del ricorso all’accertamento analitico-induttivo, che le movimentazioni bancarie non annotate e la documentazione extracontabile costituivano gravi indizi idonei a incidere sull’attendibilità complessiva della contabilità, e che la critica sulla motivazione della precedente sentenza d’appello era priva di pertinenza perché la carenza motivazionale era stata già accertata dalla Cassazione nella sentenza rescindente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della CTR resa in sede di rinvio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha ritenuto che: a) il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione il principio già fissato nella precedente sentenza di cassazione circa la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo; b) le movimentazioni bancarie ingenti non annotate e la documentazione extracontabile avevano piena valenza presuntiva e rendevano inattendibile la contabilità formalmente regolare; c) la determinazione della percentuale di ricarico, effettuata con criterio ponderale e in relazione alla composizione del campione di beni, era conforme ai principi di legittimità; d) la censura sulla motivazione della prima sentenza d’appello era manifestamente inammissibile perché il difetto motivazionale era già stato rilevato dalla Cassazione e non poteva essere nuovamente rimesso in discussione nel giudizio di rinvio. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
comma 1, lett. d; comma 2
Consente l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa anche in presenza di scritture formalmente regolari quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che ne incidano sull’attendibilità complessiva.
Consente la rettifica presuntiva delle operazioni imponibili sulla base di elementi extracontabili e di riscontri bancari che rendano inattendibile la contabilità.
Richiamato in relazione al requisito motivazionale dell’avviso di accertamento; non è necessaria l’indicazione materiale dell’articolo o del comma violato, essendo sufficiente l’individuazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto.
Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per affermare che la motivazione dell’atto impositivo è sufficiente se rende comprensibili i presupposti di fatto e di diritto.
La doglianza sulla motivazione per relationem è stata ritenuta inconferente nel giudizio di rinvio, poiché la carenza motivazionale della precedente sentenza d’appello era già stata accertata dalla Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che la denuncia del mancato rispetto del decisum della sentenza di cassazione da parte del giudice di rinvio integra error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, prospettato nella precedente fase di legittimità.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene nei limiti del capo annullato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al decisum della Corte di cassazione: se l’annullamento è per violazione di legge deve applicare il principio di diritto enunciato; se è per vizio di motivazione conserva i poteri di merito ma deve colmare i difetti argomentativi indicati dalla sentenza rescindente.
- In materia tributaria, l’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l’inattendibilità della contabilità emerga da elementi esterni e oggettivi, come movimentazioni bancarie non annotate e documentazione extracontabile, che assumono valore di presunzioni idonee a sorreggere la rettifica.
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento presuntivo se altri elementi rendono complessivamente inattendibile la rappresentazione del reddito.
- La percentuale di ricarico può essere determinata in via presuntiva solo con criteri coerenti con la natura dei beni, su campione appropriato e con media aritmetica o ponderale adeguata alla composizione del campione; la contestazione generica del metodo non è sufficiente a superare la ricostruzione fiscale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario un elevato grado di specificità: non sono ammissibili doglianze contraddittorie, nuove rispetto al thema decidendum o dirette a ottenere una rivalutazione del merito sotto il profilo probatorio.
- Una censura sulla motivazione dell’avviso o della sentenza di merito è priva di pertinenza quando il punto sia già stato definito dalla precedente sentenza di cassazione e non sia più rimettibile in discussione nel giudizio di rinvio.
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