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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31238/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di applicazione della pena per difetto di correlazione tra la richiesta congiunta di patteggiamento presentata dalle parti e la decisione resa dal G.I.P.: il G.I.P. avrebbe erroneamente considerato una precedente istanza di patteggiamento (datata 7/9/2022, già rigettata con ordinanza dell'11/1/2023) invece della successiva istanza concordata tra difesa e P.M. (depositata 19/1/2023, trasmessa alla cancelleria del G.I.P. il 23/1/2023) che prevedeva una pena diversa (anni 3 e mesi 8). Il P.M. ha invocato la facoltà di proporre ricorso per Cassazione prevista dall'art. 448 co. 2 bis c.p.p. per tale vizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per un nuovo giudizio. La Corte ha accertato che il G.I.P. aveva erroneamente assunto come riferimento la precedente istanza del 7/9/2022 (già rigettata) invece della successiva istanza del 19/1/2023, alla quale P.M. e difesa si erano richiamati in udienza.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il G.U.P. ha pronunciato ai sensi di tali norme.

  • art. 589-bis c.p. (commi 2, 7, 7-bis, 8)

    Norma che disciplina l'omicidio stradale, con previsioni sulle circostanze attenuanti/agenzianti; dalla sentenza emergeva il riconoscimento/contestazione di specifiche attenuanti e l'aumento per pluralità di eventi.

  • art. 186 comma 2 lett. e) e art. 187 comma 1 D.Lgs. 285/1992

    Norme del Codice della Strada che vietano la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: costituivano il fondamento della qualificazione della condotta dell'imputata.

  • art. 140, art. 141 (commi 1-3), art. 142 (commi 1 e 5) Codice della Strada

    Norme sulla diligenza nella guida, regolazione della velocità e rispetto dei limiti: richiamate per delineare la colpa specifica (violazione delle norme stradali).

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche (es. giovane età, stato di incensuratezza) che il difensore ha chiesto di riconoscere nella successiva istanza di patteggiamento.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione in caso di difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza; base normativa del ricorso del P.M.

  • art. 173 comma 1 disp. att. c.c.d. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso alle deduzioni indicate; qui utilizzato per motivare la compressione della prospettazione del motivo alla sola questione essenziale.

  • art. 484 comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato dal P.M. nella richiesta di annullamento della sentenza; nell'ambito del procedimento di cassazione relativo al vizio lamentato ha agevolato la domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della pena effettivamente presente e valida nel fascicolo al momento del giudizio (ovvero l'istanza più recente e non già rigettata) è quella che deve essere considerata dal G.I.P.; in caso di discordanza la decisione è viziata per difetto di correlazione.
  • Il pubblico ministero ha titolo a proporre ricorso per cassazione (art. 448 co.2-bis c.p.p.) quando la sentenza non rispecchia la richiesta di patteggiamento, e la Corte di legittimità può annullare la sentenza se il vizio è concreto e rilevabile dagli atti.
  • È fondamentale per difesa, pubblico ministero e cancelleria verificare la corretta trasmissione e registrazione dell'istanza di applicazione della pena prima dell'udienza: errori di registrazione o di uso dell'istanza precedente possono causare l'annullamento del provvedimento.
  • Se il vizio riguarda esclusivamente la correlazione tra richiesta e sentenza e risulta in modo chiaro dagli atti, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione per nuovo giudizio: ciò evita decisioni formalmente errate che inciderebbero sulla certezza del procedimento.
  • Nelle istanze di patteggiamento le parti dovrebbero esplicitare e confermare in udienza la formulazione precisa della pena concordata, e il G.I.P. deve dichiarare espressamente quale istanza assume a base della propria decisione.

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