Cassazione Civile, Ordinanza n. 17934/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011 emesso dal Comune nei confronti di un'università non statale, avente ad oggetto un immobile destinato ad attività didattica. In primo grado la pretesa fiscale era stata sostanzialmente confermata, ritenendosi non provata in concreto la sussistenza dei requisiti per l'esenzione. In appello, invece, la sentenza di merito aveva annullato l'accertamento, valorizzando il pareggio economico dell'attività universitaria, la documentazione contabile prodotta e l'asserita assimilabilità tra università statali e non statali ai fini dell'esenzione. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l'esenzione senza la prova concreta dello svolgimento di attività non commerciale nell'immobile, limitandosi a documenti generali come bilanci e rendiconti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa considerazione del fatto che la contribuente non aveva dimostrato specificamente la destinazione dell'immobile ad attività esente svolta con modalità non commerciali. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate tali eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto, per l'anno 2011, se il corrispettivo percepito per l'attività svolta nell'immobile potesse considerarsi simbolico, secondo la nozione di attività non commerciale rilevante ai fini dell'esenzione ICI, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la coesistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo; l'attività deve essere svolta nell'immobile in modo non commerciale e la prova della concreta ricorrenza dei presupposti grava sul contribuente.
L'onere di provare i requisiti dell'esenzione incombe sul soggetto che la invoca, non sull'ente impositore.
Dedotto come norma violata in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Dedotto come norma violata in relazione al governo della prova e alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.
Richiamato per affermare l'irretroattività della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. 1/2012, dal d.m. 200/2012 e dal d.m. 26 giugno 2014.
art. 107 TFUE
È evocato nel ragionamento sull'aiuto di Stato: l'esenzione è compatibile con il diritto UE solo se l'attività non ha carattere economico o commerciale nei termini indicati dalla giurisprudenza unionale e dalla decisione della Commissione europea.
art. 1, comma 721, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Richiamato dalla sentenza di merito per la comparazione tra università statali e non statali, ma la Cassazione lo considera non decisivo per il requisito oggettivo dell'esenzione ICI per l'annualità in contestazione.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis
Richiamato come modifica normativa che ha esteso l'esenzione alle attività indicate anche al di là della loro natura commerciale, nel successivo assetto interpretato dalla giurisprudenza.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39
Richiamato come ulteriore modifica della disciplina dell'esenzione, da coordinare con il requisito della non esclusiva natura commerciale.
Richiamato solo per escluderne l'applicazione retroattiva al periodo d'imposta 2011.
d.m. 26 giugno 2014
Richiamato solo per escluderne l'applicazione retroattiva al periodo d'imposta 2011.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per gli enti non commerciali non può essere riconosciuta sulla sola base della natura soggettiva dell'ente o della destinazione astratta dell'immobile a un'attività esente: occorre accertare in concreto che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
- Quando l'esenzione dipende dal requisito oggettivo, il contribuente deve fornire prova specifica delle concrete modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile; bilanci, rendiconti o altre attestazioni generali non sono da soli sufficienti se non dimostrano la non commercialità dell'attività.
- Ai fini dell'esenzione in materia di ICI, il giudice di merito deve verificare se il corrispettivo richiesto per il servizio sia meramente simbolico o comunque tale da non integrare una forma di remunerazione economica dell'attività; il mero pareggio di bilancio non equivale automaticamente a non commercialità.
- La compatibilità dell'esenzione con il diritto dell'Unione europea richiede una lettura conforme alla nozione unionale di attività economica: l'esenzione è ammissibile solo se il servizio è reso a titolo gratuito o dietro un importo simbolico a copertura di una minima parte del costo effettivo.
- L'ente impositore non è tenuto, nell'avviso di accertamento ICI, a motivare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile; spetta al contribuente allegare e provare la ricorrenza della causa agevolativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17862/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17863/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2024 del 28/06/2024
- ordinanza_civile · 28 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17871/2024 del 28/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →