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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23916/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la responsabilità di Mario Cossu e Francesco Satta per bancarotta fraudolenta documentale specifica per aver sottratto o distrutto la documentazione contabile della Commerciale Sarda s.r.l. - motivi di impugnazione: (i) per Satta denuncia di omessa notifica del decreto di citazione in appello (art. 179 c.p.p.); (ii) contestazione della sussistenza del reato in mancanza di formale richiesta del curatore per la consegna delle scritture e in assenza di prova del dolo specifico; (iii) contestazione che le scritture fossero effettivamente istituite e che, comunque, la documentazione acquisita avrebbe permesso la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari; (iv) per Satta contestazione della qualifica di amministratore di fatto. Per Cossu motivi sovrapponibili concernenti vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e sull'istituzione/tenuta delle scritture.

La decisione

Per Francesco Satta il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato l'omessa prova della nuova notifica disposta all'udienza del 15 marzo 2023 e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per il nuovo giudizio. Per Mario Cossu il ricorso è stato dichiarato inammissibile: rigettati i motivi relativi all'irrilevanza del mancato esplicito ordine del curatore di consegna e al fatto che la ricostruzione dei redditi da parte del curatore non esclude il reato; affermata la natura di reato di mera condotta della bancarotta fraudolenta documentale (si perfeziona con distruzione/sottrazione/falsificazione delle scritture) e la possibilità che l'omessa tenuta costituisca occultamento; confermata la valutazione del dolo specifico dalla contitolarità societaria e dalla natura "cartiera" della società. Cossu condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Rilevata omissione di notifica del decreto di citazione in appello: la mancata prova della nuova notifica comporta l'annullamento senza rinvio rispetto all'imputato non validamente citato

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Citato per distinguere il diverso reato fiscale rispetto alla bancarotta documentale; la Corte rileva che il precedente richiamato dal ricorrente attiene a tale fattispecie differente

  • art. 86 legge fallimentare (oggi art. 194 CCI)

    Obbligo del fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili e la documentazione utile; tale obbligo discende direttamente dalla legge e non dipende da una specifica richiesta del curatore

  • art. 15 legge fallimentare (oggi art. 41 CCI)

    Disciplina la convocazione e la documentazione richiesta ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità (documentazione relativa agli ultimi tre anni) distinta dall'obbligo di consegna di tutta la contabilità

  • art. 16 legge fallimentare (oggi art. 49 CCI)

    Riferimento alla documentazione allegata alla sentenza dichiarativa del fallimento, distinta dall'obbligo di consegna integrale al curatore

  • art. 2214 cod. civ.

    Richiamato come prius logico per l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, parte della ratio della consegna al curatore

  • art. 2220 cod. civ.

    Fissa i termini di conservazione della documentazione contabile (ultimi dieci anni) rilevanti per la ricostruzione della consistenza dell'impresa

  • d.P.R. 600/73

    Norme tributarie richiamate per sottolineare la rilevanza della conservazione documentale ai fini fiscali e della ricostruzione dei redditi

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020)

    Principi consolidati: la bancarotta documentale è reato di condotta che si consuma con la distruzione/sottrazione/falsificazione; la ricostruzione "aliunde" non esclude la rilevanza penale; l'omessa tenuta delle scritture può integrare occultamento

Massime di principio

  • L'omessa o inesistente notificazione di atti processuali principali (es. decreto di citazione in appello) può determinare l'annullamento della sentenza nei confronti dell'imputato non validamente citato; la mancanza di prova della nuova notifica pesa a carico dell'amministrazione della giustizia
  • L'obbligo del fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili discende dalla legge e non è subordinato esclusivamente a una richiesta espressa del curatore: la mancata richiesta del curatore è irrilevante ai fini della responsabilità penale per occultamento
  • La bancarotta fraudolenta documentale è un reato di mera condotta: si perfeziona con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, indipendentemente dalla concreta impossibilità di ricostruire i dati o dalla ricostruzione effettuata "aliunde"
  • L'omessa tenuta delle scritture può costituire modalità dell'occultamento documentale; non è necessario dimostrare preliminarmente l'istituzione formale di tutte le scritture per rilevare l'illecito, purché emerga la condotta materiale idonea a sottrarre la documentazione alla disponibilità degli organi fallimentari
  • La presenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale può essere desunta da circostanze e dalla natura dell'attività societaria (es. azienda "cartiera" finalizzata a fatturazioni inesistenti), salvo comprovate prove contrarie

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