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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per estorsione, tentata estorsione, spaccio di cocaina e cessione di marijuana nonché lesioni aggravate. La difesa ha dedotto: omessa o ritardata trasmissione di atti e decreti (denunce-querela, individuazioni fotografiche, decreti di intercettazione) con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza genetica; illegittimo ritardo nel deposito delle intercettazioni e compressione del diritto di difesa (art. 268 c.5); vizio nella valutazione della gravità indiziaria e mancata considerazione degli elementi a favore (assenza di collegamento diretto, 'droga parlata', giovane età, famiglia, possibilità di trasferimento); ingiustificata mancata autonoma valutazione del giudice della cautela (cd. copia-incolla dall'atto del PM).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che gli atti indicati come non trasmessi erano allegati all'informativa e che il mancato caricamento sul sistema TIAP era un disguido tecnico; la difesa ha avuto poi concreto accesso al materiale prima della decisione, per cui non è derivato pregiudizio alle prerogative difensive. Quanto al ritardo del deposito delle intercettazioni, la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui il ritardo può dar luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. c) limitata alla fase di riesame, senza invalidare retroattivamente l'ordinanza cautelare; se il supporto fonico non è acquisito entro il termine perentorio, le trascrizioni non possono essere usate nel giudizio di riesame. Sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale, fondata su dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni (anche se criptiche) e sul contesto familiare-criminale dell'indagato, non sindacabile in cassazione salvo vizio logico-manifesta illogicità. Infine, la censura sulla mancata autonoma valutazione del GIP è risultata generica e inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese e dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto e la trasmissione degli atti al tribunale del riesame; la Corte precisa che l'inefficacia della misura è collegata alla mancata trasmissione da parte dell'autorità procedente e non a ritardi o disfunzioni imputabili all'ufficio destinatario; il tribunale può sollecitare integrazione entro il termine di legge.

  • art. 268 cod. proc. pen. comma 5

    Consente il ritardo del deposito delle intercettazioni fino a determinate condizioni; la Corte afferma che provvedimenti di ritardato deposito, pur compressivi, sono compatibili con la Costituzione e non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni in assoluto.

  • art. 178 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)

    Prevede la nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ricorda che il mancato rilascio delle registrazioni può dar luogo a tale nullità limitata alla pronuncia del riesame, senza effetto invalidante retroattivo sulla ordinanza cautelare.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Attiene all'inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita; la Corte distingue l'ipotesi dal ritardo di trasmissione, affermando che il mancato rilascio non implica automaticamente inutilizzabilità ex art. 191 ma può produrre una nullità per il riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. c)

    Regola il pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che dalla riforma serve non solo concretezza ma anche attualità del pericolo, valutata con prognosi fondate sulla personalità, modalità del fatto e contesto.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione; la Corte distingue i limiti del sindacato di legittimità: è possibile censurare vizi logici manifesti ma non una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti della cancelleria dopo il rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti per gli obblighi previsti dal comma citato.

Massime di principio

  • La mancata iniziale trasmissione di atti per cause tecniche non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare se la difesa ha poi avuto concreto e tempestivo accesso al materiale prima della decisione.
  • Il ritardo nel deposito delle intercettazioni può produrre una nullità di ordine generale limitata alla fase di riesame (art. 178 lett. c) ma non invalida retroattivamente l'ordinanza cautelare; tuttavia, se il supporto fonico non è acquisito entro il termine perentorio, le relative trascrizioni non possono essere usate nel giudizio di riesame.
  • La valutazione del grave quadro indiziario da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi logico-maniferi o contraddittorietà; non è consentito sostituirsi a quella valutazione con una diversa interpretazione dei fatti.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o 'droga parlata' nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e valida se la motivazione è logica e coerente con le massime di esperienza.
  • La presenza di legami familiari e precedenti dell'indagato, nonché il rischio di inquinamento probatorio, possono giustificare il mantenimento di una misura cautelare in carcere anche quando si propongono misure meno afflittive.
  • La trasmissione telematica (PEC, sistemi informatici) degli atti al tribunale del riesame è ammessa purché garantisca alla difesa la concreta possibilità di consultare ed estrarre copia del materiale; la mera imperfezione tecnica non è sufficiente a invalidare il procedimento se il diritto di difesa non è pregiudicato.

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