Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato le richieste di riesame personale; deducono un'unica censura consistente nella violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. e nella carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice valutato correttamente la qualificazione giuridica dei fatti. In particolare chiedevano che le condotte (serie di micro-cessioni, quantitativi esigui, durata limitata) venissero ricondotte alla fattispecie di "fatto di lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, con conseguente esclusione o attenuazione della rilevanza cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Mandar Sanaa (arresti domiciliari) il giudice ha ritenuto assente l'interesse ad impugnare: anche nel caso di derubricazione in "fatto di lieve entità" la diversa qualificazione non avrebbe concretamente inciso sulla misura già adottata. Quanto a Elkotbi Imad (custodia cautelare in carcere) pur essendo in linea teorica sussistente l'interesse ad impugnare, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e generico: il tribunale del riesame aveva motivatamente rilevato profili organizzativi e di ampiezza dell'attività di spaccio (luoghi di occultamento, capillare ramificazione, cessioni ripetute, intercettazioni con riferimenti a guadagni ingenti) e la presenza, a carico dell'indagato, di contestazioni anche relative all'importazione di ingenti quantità di hashish. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame e ha confermato l'inammissibilità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno; per Elkotbi sono stati disposti gli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse generica e che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato sulle ragioni per escludere la fattispecie di lieve entità
art. 73 D.P.R. 309/1990, comma 1 e comma 5
Questione centrale della causa: la possibilità di riconoscere il "fatto di lieve entità" richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; la Corte conferma che elementi come la ripetizione nel tempo, l'organizzazione, i luoghi di occultamento e i consistenti proventi sono ostativi al riconoscimento dell'attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'inammissibilità; la Corte ha specificato che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per escludere la condanna alle spese
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione della motivazione/restringimento delle ragioni esposte in ricorso; la Corte ha osservato che il ricorso era generico e non affrontava criticamente l'ordinanza impugnata
Sez. U. n. 51063/2018 e giurisprudenza correlata
Citata dalle parti e dal giudice: la giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione complessiva e conferma che la mera predisposizione di mezzi non esclude automaticamente il riconoscimento del fatto di lieve entità, ma nel caso concreto gli elementi probatori indicavano l'opposto
Massime di principio
- L'interesse a impugnare la qualificazione giuridica dei fatti in sede cautelare sussiste solo se la derubricazione può concretamente determinare un beneficio cautelare per l'indagato; se la diversa qualificazione non avrebbe inciso sulla misura, il ricorso è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile
- Il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: quantitativo e tipologia della sostanza, modalità, mezzi, durata, organizzazione e ricaduta economica. La presenza di elementi quali pluralità di cessioni ripetute, struttura organizzativa, luoghi di occultamento e proventi significativi ostano al riconoscimento dell'attenuante
- Argomentazioni difensive generiche o basate su un semplice richiamo a massime giurisprudenziali senza un confronto puntuale con i rilievi motivazionali del giudice del riesame sono destinate a non avere efficacia in sede di legittimità
- Nel giudizio cautelare la documentazione probatoria che evidenzia capacità reddituale e organizzativa dell'attività illecita (intercettazioni, ammissioni, dati economici) pesa fortemente nella valutazione della necessità e gravità della misura
- Le impugnazioni manifestamente infondate o prive di interesse possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi necessario che il gravame contenga censure specifiche e ben fondate
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