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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato le richieste di riesame personale; deducono un'unica censura consistente nella violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p. e nella carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice valutato correttamente la qualificazione giuridica dei fatti. In particolare chiedevano che le condotte (serie di micro-cessioni, quantitativi esigui, durata limitata) venissero ricondotte alla fattispecie di "fatto di lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, con conseguente esclusione o attenuazione della rilevanza cautelare

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Mandar Sanaa (arresti domiciliari) il giudice ha ritenuto assente l'interesse ad impugnare: anche nel caso di derubricazione in "fatto di lieve entità" la diversa qualificazione non avrebbe concretamente inciso sulla misura già adottata. Quanto a Elkotbi Imad (custodia cautelare in carcere) pur essendo in linea teorica sussistente l'interesse ad impugnare, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e generico: il tribunale del riesame aveva motivatamente rilevato profili organizzativi e di ampiezza dell'attività di spaccio (luoghi di occultamento, capillare ramificazione, cessioni ripetute, intercettazioni con riferimenti a guadagni ingenti) e la presenza, a carico dell'indagato, di contestazioni anche relative all'importazione di ingenti quantità di hashish. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame e ha confermato l'inammissibilità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno; per Elkotbi sono stati disposti gli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse generica e che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato sulle ragioni per escludere la fattispecie di lieve entità

  • art. 73 D.P.R. 309/1990, comma 1 e comma 5

    Questione centrale della causa: la possibilità di riconoscere il "fatto di lieve entità" richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; la Corte conferma che elementi come la ripetizione nel tempo, l'organizzazione, i luoghi di occultamento e i consistenti proventi sono ostativi al riconoscimento dell'attenuante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'inammissibilità; la Corte ha specificato che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per escludere la condanna alle spese

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la limitazione della motivazione/restringimento delle ragioni esposte in ricorso; la Corte ha osservato che il ricorso era generico e non affrontava criticamente l'ordinanza impugnata

  • Sez. U. n. 51063/2018 e giurisprudenza correlata

    Citata dalle parti e dal giudice: la giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione complessiva e conferma che la mera predisposizione di mezzi non esclude automaticamente il riconoscimento del fatto di lieve entità, ma nel caso concreto gli elementi probatori indicavano l'opposto

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare la qualificazione giuridica dei fatti in sede cautelare sussiste solo se la derubricazione può concretamente determinare un beneficio cautelare per l'indagato; se la diversa qualificazione non avrebbe inciso sulla misura, il ricorso è privo di interesse e può essere dichiarato inammissibile
  • Il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: quantitativo e tipologia della sostanza, modalità, mezzi, durata, organizzazione e ricaduta economica. La presenza di elementi quali pluralità di cessioni ripetute, struttura organizzativa, luoghi di occultamento e proventi significativi ostano al riconoscimento dell'attenuante
  • Argomentazioni difensive generiche o basate su un semplice richiamo a massime giurisprudenziali senza un confronto puntuale con i rilievi motivazionali del giudice del riesame sono destinate a non avere efficacia in sede di legittimità
  • Nel giudizio cautelare la documentazione probatoria che evidenzia capacità reddituale e organizzativa dell'attività illecita (intercettazioni, ammissioni, dati economici) pesa fortemente nella valutazione della necessità e gravità della misura
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o prive di interesse possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi necessario che il gravame contenga censure specifiche e ben fondate

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