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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.). Il motivo del ricorso era l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela, in ragione della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 che ha reso il delitto di furto punibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste. Dal fascicolo risultava che la persona offesa aveva solo sporto denuncia formale e non aveva mai presentato querela né si era costituita parte civile, e le aggravanti riconosciute in merito non rientravano nelle eccezioni della nuova norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere perseguita per difetto di querela. La Corte ha ritenuto applicabile la riforma del d.lgs. n.150/2022 all'odierna regiudicanda; ha verificato che non era stata presentata querela (solo una denuncia formale) e ha richiamato precedenti secondo cui, decorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della riforma senza prova della querela, occorre pronunciare l'improcedibilità. La sentenza è stata così annullata senza rinvio (deciso il 15 maggio 2024).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 (furto) e art. 625 (circostanze aggravanti)

    Il furto e le relative aggravanti erano il fatto-reato contestato. La Corte ha richiamato tali articoli per inquadrare il reato, evidenziando che le aggravanti riconosciute in fatto non rientrano nelle eccezioni che consentirebbero il perseguimento d'ufficio dopo la riforma.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

    La modifica ha reso il furto, salvo eccezioni tassative, procedibile solo a querela della persona offesa. La Corte ha ritenuto che, non essendovi querela e non rientrando le aggravanti nei casi di procedibilità d'ufficio, l'azione penale non poteva proseguire.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616

    Richiamata per distinguere denuncia da querela: la mera denuncia non manifesta la volontà di punizione che caratterizza la querela, e la presentazione della denuncia non supplisce all'assenza di querela.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31451-23

    Richiamata per il principio secondo cui, decorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della riforma senza prova dell'avvenuta presentazione della querela, deve essere pronunciata l'improcedibilità. Inoltre chiarisce che l'autorità giudiziaria non ha l'onere di notificare alla persona offesa l'obbligo di querela né di svolgere ricerche o sollecitazioni per ottenerla.

Massime di principio

  • Se una norma processuale rende un reato procedibile a querela di parte, l'assenza di querela comporta, salvo eccezioni previste, l'improcedibilità del procedimento anche se il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma, quando la regiudicanda si svolge dopo la modifica.
  • La denuncia formale non è equivalente alla querela: la querela richiede la manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa; la sola denuncia non soddisfa questo requisito.
  • Quando la riforma prevede un termine transitorio (come il riferimento ai novanta giorni richiamato dalla giurisprudenza), il mancato apporto di prova dell'avvenuta querela nel fascicolo dopo tale termine impone la declaratoria di improcedibilità; la Corte non ha l'onere di sollecitare la querela o di informare la vittima di tale necessità.
  • Valutare sempre, nel corso del procedimento, se le circostanze di fatto rientrano tra le eccezioni che consentono il procedimento d'ufficio (es. incapacità della persona offesa, circostanze tassative previste dalla norma). Se rientrano, la mancanza di querela non impedisce il prosieguo; se non rientrano, la querela è imprescindibile.
  • In situazioni analoghe è opportuno controllare il fascicolo per verificare l'effettiva presentazione della querela e richiedere, se necessario e possibile, la regolarizzazione della posizione della persona offesa prima che decorra un termine che renda impossibile la prosecuzione.

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