Cassazione Penale, Sentenza n. 23756/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, denunciando in particolare: la violazione del diritto di difesa per la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione e della chiave/algoritmo di decriptazione dei messaggi raccolti tramite la piattaforma criptata Sky‑Ecc (acquisiti mediante ordine europeo di indagine rivolto alla Francia); l'inutilizzabilità degli atti per superamento dei termini delle indagini; l'errata qualificazione giuridica degli atti (art. 234‑bis vs intercettazioni/art. 270 c.p.p.); l'illegittimità degli o.e.i. per violazione della Direttiva 2014/41/UE (art. 6 e 31) e della CEDU; e la censura delle modalità tecniche (inserimento di captatori informatici per acquisire chiavi di cifratura). Hanno chiesto, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e, in extremis, perizia tecnica sul processo di decriptazione/analisi.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato le censure. Hanno stabilito principi di diritto rilevanti: 1) l'acquisizione mediante ordine europeo di indagine dei risultati di intercettazioni già in possesso dell'autorità di esecuzione non è disciplinata dall'art. 234‑bis c.p.p. ma rientra nel sistema dettato (in relazione all'utilizzabilità) dall'art. 270 c.p.p. e dalla Direttiva 2014/41/UE; 2) quando l'o.e.i. riguarda "prove già in possesso" dello Stato di esecuzione il pubblico ministero italiano può richiederle senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nazionale; 3) permane la necessità di garantire i diritti fondamentali: la prova acquisita con o.e.i. è presunta conforme salvo che la difesa allegi e dimostri fatti concreti che facciano emergere violazioni sostanziali dei diritti (onere dell'allegazione e della prova a carico della difesa); 4) l'impossibilità automatica di ottenere l'algoritmo di decriptazione non determina di per sé la inutilizzabilità della prova, salvo specifiche e provate ragioni di alterazione/inaffidabilità; 5) l'uso di captatori informatici sui server non è per principio incompatibile con l'ordinamento italiano se funzionale a intercettazioni autorizzate e se rispettate le garanzie fondamentali. Alla luce di questi principi, i motivi principali dei ricorrenti sono stati ritenuti infondati e non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Di conseguenza il ricorso è respinto e l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria è confermata.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)
Regola l'o.e.i. e la possibilità di acquisire anche "prove già in possesso" dello Stato di esecuzione; impone condizioni di ammissibilità (art. 6: necessità e proporzionalità; art. 31: obbligo di notifica per intercettazioni che riguardino indirizzi utilizzati in altro Stato) e l'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali, lasciando però all'ordinamento nazionale il regime di utilizzabilità delle prove.
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità in altro procedimento dei risultati di intercettazioni; secondo la Corte, è il parametro di riferimento per i risultati di intercettazioni già formati all'estero acquisiti mediante o.e.i.
art. 234‑bis cod. proc. pen.
«È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».
Norma alternativa che disciplina l'acquisizione diretta dall'Italia di dati conservati all'estero senza cooperazione giudiziaria; le Sezioni Unite affermano che è incompatibile con la disciplina dell'o.e.i. quando l'acquisizione avviene tramite cooperazione tra autorità giudiziarie (o.e.i.).
d.lgs. n. 108/2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)
Attua la Direttiva in Italia; conferma che l'o.e.i. può riguardare prove già disponibili nello Stato di esecuzione e disciplina specifiche modalità (art. 43, art. 24, art. 35, ecc.).
art. 6 CEDU / art. 8 CEDU
Richiamate come limiti sovranazionali: garanzia del giusto processo (art.6) e della vita privata/corrispondenza (art.8). La Corte richiede che le acquisizioni transfrontaliere non causino pregiudizio ingiustificato ai diritti fondamentali; valutazione caso per caso.
art. 15 Cost. (corrispondenza) e art. 103 cod. proc. pen.
Tutela della corrispondenza e limiti al controllo/sequestro; l'ordinamento italiano ammette l'intervento anche del pubblico ministero per acquisire corrispondenza, restando salve specifiche garanzie (es. segreto difensore).
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione di atti di procedimento penale straniero tramite le regole sull'acquisizione di atti di altro procedimento (art. 238 c.p.p.); non impone il deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri nel fascicolo italiano.
giurisprudenza Corte di giustizia UE (es. H.K./Prokuratuur, G.K., Piotrowski)
Fornisce limiti europei al trattamento massivo di dati e sottolinea la presunzione relativa di conformità dei sistemi degli altri Stati membri; tuttavia non impedisce la circolazione di prove se rispettati i diritti fondamentali.
Massime di principio
- Ordine europeo di indagine (o.e.i.) può essere utilizzato per ottenere prove già in possesso dell'autorità esecutrice: in tal caso la disciplina dell'o.e.i. prevale su meccanismi extra‑cooperazione quali l'art. 234‑bis.
- Il pubblico ministero italiano può richiedere mediante o.e.i. la trasmissione di dati/intercettazioni già raccolti all'estero senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; il giudice nazionale può tuttavia valutare, al momento dell'utilizzazione, se vi siano violazioni dei diritti fondamentali che ne impediscano l'uso.
- Sussiste una presunzione relativa di legittimità dell'attività investigativa compiuta da autorità giudiziarie di altri Stati membri; spetta alla difesa allegare e provare fatti concreti che dimostrino violazioni di diritti fondamentali o alterazioni delle prove.
- La mancata consegna automatica dell'algoritmo di decriptazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova: la difesa deve allegare elementi concreti di alterazione o inaffidabilità per ottenere l'esclusione.
- L'uso di captatori informatici sui server di piattaforme criptate non è, di per sé, incompatibile con l'ordinamento italiano se l'attività rientra nelle modalità di intercettazione autorizzate e se sono rispettate le garanzie e la proporzionalità richieste (valutazione caso per caso).
- Per ottenere l'esclusione delle prove acquisite all'estero la difesa deve fornire prova della violazione effettiva e sostanziale di garanzie fondamentali (es. intercettazioni non autorizzate da autorità indipendente, indiscriminate senza obbligata proporzionalità, o misure espressamente vietate in un "caso interno analogo").
- Art. 234‑bis è uno strumento diretto italiano per acquisire dati all'estero senza cooperazione; quando invece c'è cooperazione (o.e.i.) la sua invocazione è inapplicabile: scegliere la via corretta è cruciale nella strategia difensiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23755/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23788/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →