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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21412/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale con cui veniva negato a una società importatrice il trattamento preferenziale applicato all'importazione di code di gamberi congelate, dichiarate di origine emiratina ma ritenute, a seguito di indagini OLAF e di verifiche presso un esportatore con sede negli Emirati Arabi Uniti, in realtà provenienti dall'India. In primo e secondo grado la pretesa erariale veniva confermata. In cassazione la società deduceva tre censure: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme sul contenuto minimo della sentenza tributaria, perché la CTR avrebbe omesso l'esposizione dei motivi di appello, dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti; (2) nullità per motivazione apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche di condivisione della decisione di primo grado e di infondatezza delle eccezioni, senza un reale esame delle questioni; (3) omessa pronuncia, poiché la CTR non si sarebbe espressa su vari motivi di appello, in particolare su quelli relativi al contraddittorio endoprocedimentale, all'onere della prova, alla procedura di mutua assistenza amministrativa e alla buona fede dell'importatore, con richiamo all'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale UE.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso e infondato il terzo. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque espresso una declaratoria di infondatezza delle eccezioni dell'appellante; tuttavia ha rilevato che tale declaratoria era priva di una motivazione effettiva e intelligibile, perché la sentenza non dava conto dei motivi di appello né delle ragioni del rigetto delle questioni dedotte. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È utilizzato come parametro per denunciare nullità processuali della sentenza impugnata, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto quale norma sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una esposizione, sia pure concisa, dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale minimo della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come fondamento del vizio di omessa pronuncia, che la Corte però esclude in concreto.

  • art. 220, par. 2, lett. b), codice doganale UE

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla buona fede dell'importatore e all'errore delle autorità competenti non ragionevolmente riconoscibile.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato nei motivi d'appello come norma sul dovere di motivazione degli atti dell'amministrazione.

  • art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. n. 374/1990

    Richiamato nei motivi d'appello in tema di contraddittorio e accertamento doganale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi d'appello per la distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 94 disp. att. codice doganale comunitario

    Richiamato nei motivi d'appello in relazione alla disciplina della cooperazione amministrativa e dei certificati di origine.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sentenza di appello è nulla quando non consente di comprendere le ragioni della decisione perché manca l'esposizione, sia pure sintetica, delle questioni dedotte e della loro soluzione.
  • Non vi è omessa pronuncia se il giudice d'appello esprime, anche in forma sintetica, una decisione di infondatezza sui motivi devoluti; il vizio può però sussistere quando la pronuncia sia solo apparente e priva di effettiva motivazione.
  • La motivazione non può esaurirsi in formule generiche di adesione alla sentenza di primo grado o di infondatezza delle eccezioni, se non sono indicate le ragioni concrete del rigetto delle specifiche censure proposte in appello.
  • Quando l'appellante deduce questioni diverse da quelle affrontate nella motivazione della sentenza impugnata, il rinvio generico alla decisione di primo grado non sana la mancanza di un effettivo esame dei motivi di gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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