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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05758/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida e del relativo verbale di accertamento. Il destinatario del provvedimento deduceva, in sintesi, la violazione dei termini di definizione del procedimento amministrativo e contestava la tempestività della revoca. In appello lamentava inoltre la nullità del primo grado per violazione del contraddittorio, sostenendo di non aver potuto conoscere la costituzione della Prefettura, avvenuta oltre il termine concesso e senza scambio di note telematiche in un giudizio celebrato in forma cartolare durante l’emergenza Covid. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 111 e 24 Cost. per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulla motivazione e carenza motivazionale della sentenza d’appello; 3) violazione dell’art. 2 L. 241/1990 e dell’art. 219 del Codice della strada, assumendo l’applicabilità del termine di 90 giorni al provvedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta violazione processuale non comportava una rimessione al primo giudice e, comunque, il ricorrente non aveva specificato quale concreto pregiudizio difensivo avesse subito né quali eccezioni o difese gli fossero state precluse. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata era motivata in modo sufficiente secondo il minimo costituzionale e che il giudice di merito aveva dato conto sia dell’assenza di lesione del contraddittorio sia della tempestività della revoca. Ha infine respinto il terzo motivo perché la revoca della patente quale sanzione accessoria del Codice della strada non è soggetta al termine di 90 giorni di cui all’art. 2 L. 241/1990, ma al termine generale di prescrizione quinquennale, rispettato nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione con controricorso della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma la sua violazione non è stata ritenuta sussistente nel caso concreto

  • art. 24 Cost.

    invocato quale tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso che il ricorrente abbia allegato un concreto pregiudizio difensivo

  • art. 354 c.p.c.

    la dedotta nullità processuale non rientra tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama la riformulazione che limita il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    usato come criterio ermeneutico per interpretare la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2 L. 241/1990

    ritenuto non applicabile come termine decadenziale alla revoca della patente di guida

  • art. 219 Codice della strada

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che per la revoca della patente non è previsto un termine di decadenza specifico

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di una violazione del contraddittorio o di altra nullità processuale è inammissibile se non si specifica in modo puntuale quale concreto pregiudizio difensivo sia derivato dal vizio e in che misura esso abbia inciso sull’esito della lite.
  • Quando il vizio processuale non rientra nei casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, esso si converte in motivo di gravame e non può essere fatto valere in cassazione in astratto, ma solo mostrando la sua decisività causale.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione incomprensibile, non la semplice insufficienza argomentativa.
  • La revoca della patente di guida quale sanzione accessoria prevista dal Codice della strada non è soggetta al termine generale di 90 giorni del procedimento amministrativo, ma al solo termine di prescrizione quinquennale dalla contestazione dell’illecito, ove applicabile.
  • In materia di sanzioni accessorie stradali, l’assenza di un termine decadenziale espresso nella disciplina speciale esclude l’applicazione automatica dei termini generali del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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